Statuto

Presidente attuale:  
Patrizia vachino
mozuela18@gmail.com


ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE: “FARO VENEZIA”
Fondata formalmente il 28 giugno 2012
Iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di Venezia con il n.3074 dal 27 luglio 2012

Art.1. Denominazione, sede e durata

É costituita tra i soggetti sopra individuati, un’Associazione denominata “Faro Venezia” (d’ora in poi chiamata anche “l’Associazione”). L’Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L’associazione ha sede in Venezia. L’Associazione può aprire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo e dandone comunicazione all’Assemblea dei Soci. La sede può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto con l’associazione è quello risultante dal Libro degli Associati.

Art.2. Finalità dell’Associazione

L’associazione “Faro Venezia” è un’associazione culturale, che promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in tutti suoi aspetti e, in particolare, secondo la definizione che ne viene data nella Convenzione di Faro (Portogallo) siglata nell’ottobre 2005 e promossa dal Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società, che sostiene l’idea che la conoscenza e l’uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
a) passeggiate patrimoniali in luoghi di particolare interesse;
b) produzione di pubblicazioni e documentazione rilevante per il concetto di “patrimonio” in qualsiasi forma: testi, immagini, video, siti web e qualunque altra forma opportuna;
c) incontri, convegni, workshop e altre attività analoghe;
d) realizzazione di studi e ricerche attinenti la cultura e il patrimonio, anche in relazione ai loro aspetti economici, agli sbocchi professionali che offrono e ai profili di competenza necessari;
e) attività di formazione iniziale, permanente e continua, anche nel quadro di programmi promossi dall’Unione Europea, dalla Stato Italiano e altri Stati, dalle Regioni e altri Enti locali
f) attività di informazione, orientamento, educazione in collaborazione con le scuole, le università e altri attori del sistema istruzione sui temi del patrimonio in qualunque forma;
g) promozione di reti nazionali e internazionali tra associazioni e altre organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi o compatibili;
h) promozione di mostre, spettacoli e attività artistiche;
i) gestione di spazi e attività di tipo culturale in senso ampio, comprese quelle di tipo artistico;
j) altre attività. analoghe a quelle sopra indicate, aventi comunque lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e le comunità patrimoniali.
Art.3. Associati

L’Associazione a “Faro Venezia” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli obiettivi.
Le modalità  di ammissione a socio sono fissate dal Consiglio Direttivo. All’atto della richiesta di ammissione il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità  di non accettazione prevista dal regolamento interno;

Possono fare parte dell’Associazione anche persone giuridiche, studi associati o organismi, anche stranieri, che abbiano finalità analoghe o compatibili con quelle dell’Associazione;
I soci sono di tre tipi: Fondatore, Sostenitore, Ordinario.
a) I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari
b) I soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività correnti dell’Associazione e sono in regola con la quota associativa per loro prevista.
c) I soci sostenitori sono coloro che si iscrivono versando una quota superiore alla quota prevista per i soci ordinari.

La quota associativa è intrasmissibile, salvo diverse disposizioni di legge, e non è rivalutabile. L’ammontare della quota associativa per ciascun associato è decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce l’ammontare e la decorrenza. La validità della quota associativa è di un esercizio sociale.
Ai soci di qualsiasi tipo sono riconosciuti:
d) il diritto a nessuna limitazione alla partecipazione alla vita Sociale;
e) il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
f) il diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

La qualità di associato può perdersi:
g) per recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato;
h) qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
i) qualora tengano comportamenti contrai alle finalità dell’Associazione o le arrechino, in qualsiasi modo, danni morali e materiali.

Art.4. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci.
b) Il Presidente del Consiglio Direttivo
c) Il Consiglio Direttivo.
d) Il Revisore dei conti

Art.5. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti e che siano maggiorenni.
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole del 50% più uno dei soci e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata almeno 10 giorni attraverso posta elettronica.

L’Assemblea delibera in ordine:
a) alla nomina il Consiglio Direttivo, il quale nomina il Presidente e un Vice-Presidente;
b) all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto patrimoniale;
c) all’approvazione del Programma Annuale e Pluriennale di iniziative, di attività  e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
d) alle modifiche dello Statuto;
e) all’ importo della quota Sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo;
f) alla costituzione di sezioni di attività e di altri organismi;
g) ad eventuali controversie relative all’interpretazione di regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.

L’Assemblea dei Soci inoltre esamina e decide sui ricorsi presentati da Soci iscritti in modo diretto o attraverso il Collegio dei Probiviri ove istituito.

Art.6. Il Presidente

Il Presidente:
a) rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
b) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
e) stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione;
f) ha potere di firma in tutte le operazione economiche e finanziarie inerenti l’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare, il Tesoriere, interno o esterno al Consiglio Direttivo, per le incombenze di carattere economico-finanziarie inerenti l’attività dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal Vice Presidente; Nel caso di recesso o di revoca e nel caso di termine mandato il Presidente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 gg. dalla data delle elezioni. Le consegne devono risultare da apposito Verbale (Verbale di Consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.

Art.7. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo Amministrativo dell’Associazione ed è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire tutte le attività dell’Associazione, su delega dell’Assemblea, nonché di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:
a) mantiene aggiornato l’elenco degli associati;
b) decide l’importo delle quote sociali;
c) decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all’Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali.
I membri del consiglio Direttivo possono essere confermati anche più di una volta;
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta in forma scritta con un preavviso di almeno 10 giorni (anche via mail) indicando luogo, ora e ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente;
Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi Sociali.

Art.8. Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall’assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.9. Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
a) i proventi da tesseramento;
b) gli eventuali versamenti dei Soci, dei loro familiari e da tutti coloro che fruiscono dei servizi dell’Associazione;
c) gli eventuali contributi pubblici;
d) i proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) le donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone che da Enti Pubblici o Privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione;
g) i beni mobili e immobili dell’Associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.10. Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci, entro il 31 marzo successivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.11. Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all’Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà  essere devoluto al un Ente Locale, o a un Circolo, o a Strutture Sociali similari operanti nel settore del tempo libero o della cultura.
La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.

Attribuzione delle cariche sociali per il primo triennio.

L’assemblea costitutiva delibera che le cariche sociali per il primo triennio di attività sono così assegnate: