Archivi tag: FAQ 4

FAQ 1.4 – Cos’è il patrimonio culturale secondo la Convenzione di Faro?

La definizione è data dall’art. 2 lett. a) della Convenzione. Si tratta di un…

“insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano (meglio: gruppi di persone identificano), indipendentemente da chi ne abbia la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel tempo fra le persone ei luoghi”.

Quindi ecco il primo aspetto: il patrimonio culturale di cui parla questa Convenzione è, in potenza, qualsiasi oggetto materiale o ed espressione culturale. Viene meno la distinzione orizzontale tra patrimonio materiale ed immateriale, e all’interno del primo tra beni mobili ed immobili; a livello verticale cessa ogni diversità di trattamento fondata sul valore, economico o altro, del patrimonio. Vengono meno, ai fini dell’applicazione di questa Convenzione, i regimi giuridici differenziati vigenti a livello nazionale così come internazionale, in virtù delle varie Convenzioni UNESCO. Soprattutto, “patrimonio culturale” torna ad essere concetto unitario. Si tratta della definizione più ampia di patrimonio culturale mai formulata in uno strumento giuridico internazionale, che comprende ora anche il patrimonio digitale.

Unica condizione richiesta perché si tratti di patrimonio culturale è che tale “insieme di risorse” sia individuata dai gruppi di persone interessate quale espressione dei loro “valori, credenze, conoscenze e tradizioni”. . Il passaggio è di centrale importanza: sta a significare che la componente soggettiva (pluralità, gruppi di persone) governa la componente oggettiva (il patrimonio culturale in sé); di più, all’interno della stessa componente soggettiva, i profili più propriamente sociali, comunitari (valori e credenze dei gruppi sociali interessati) sono sapientemente collocati davanti, prevalgono insomma su quelli oggettivi e misurabili (conoscenze e tradizioni). Quando parliamo di profili soggettivi non ci riferiamo a singoli individui ma ad insiemi, gruppi di persone, come dimostra l’uso del termine people (invece che individuals, o altro) nel testo inglese. Stiamo parlando di un patrimonio oggetto sempre di diritti non solo individuali ma (anche) collettivi.

E’ quanto ci consente di definire beni (ed espressioni) culturali non più solamente “cose” ma anche e soprattutto costrutti sociali, cioè significati che le persone attribuiscono alle cose, agli ambienti e alle relazioni con essi.

La conoscenza e l’utilizzo del patrimonio culturale rientrano d’altro canto nel diritto dell’individuo a goderne i benefici, migliorando la propria qualità di vita, svolgendo un ruolo attivo, promuovendone la valorizzazione ulteriore e mantenendo così il bene per le generazioni future.

Esprimendosi in altri termini: la Convenzione afferma il diritto e la necessità della partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di patrimonializzazione: dalla definizione di che cosa è patrimonio alle azioni necessarie per tutelarlo e valorizzarlo.


Licenza d’uso Creative Commons Italia
Attribuzione – Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-ND 4.
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.it

Testo da citare:
Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
https://farovenezia.org/faro_faq/