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FAQ 2.3 – Qual è il ruolo dell’apparato statuale italiano rispetto al CF? Osservazioni sulla Legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della CF del 1° ottobre 2020 (in G.U. SF n. 263 del 23 ottobre 2020)?

La legge italiana del 2 ottobre 2020 n. 133 su “Ratifica e Convenzione della Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” fatta a Faro il 27 ottobre 2005, (GU Serie generale n. 263 del 27-10-2020) consta di cinque articoli. i primi due recano l’autorizzazione del presidente della repubblica alla ratifica e, rispettivamente, l’ordine di esecuzione, come da prassi. L’art. 5 riguarda l’entrata in vigore della legge (il giorno successivo la pubblicazione in GU); ovviamente, sul piano internazionale, la Convenzione di Faro è entrata in vigore per l’Italia, come già detto, il 1 aprile 2021 (lo strumento di ratifica è stato consegnato nel corso del mese di dicembre).

La disposizione che più interessa è quella di cui all’art. 3. Per l’attuazione delle finalità previste dalla CF nell’art. 1 e dunque per lo svolgimento delle attività destinate ad implementare le disposizioni della Convenzione, è autorizzata la spesa annua di 1 milione l’anno (cifra reperita secondo quanto stabilito dall’art. 4) a decorrere dall’anno 2019. Più precisamente il par. 1 (dell’art. 3) prevede che :

conn decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l’elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l’alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

Il successivo par. 2 – oltre ad un accenno al ruolo delle figure professionali – stabilisce che dall’applicazione della CF “non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia”.

Per più aspetti la disposizione è rassicurante: ribadisce che la CF è volta ad arricchire il quadro della tutela del Patrimonio Culturale in Italia, e in nessun modo a diminuirlo. Va detto che sarebbe anche difficile pensare a come una Convenzione siffatta, con i caveat che pone in materia di difesa dei diritti di tutti i soggetti interessati, potrebbe portare limitazione ai “livelli di tutela” del PC garantiti dalla Costituzione italiana. Anche l’impegno all’emanazione (in tempi brevi si suppone) di un decreto inter-ministeriale appare qualificante, nel senso che il legislatore, conscio del fatto che la Convenzione pone sostanzialmente una una serie di obblighi di risultato, esprime l’intenzione di mettersi all’opera per assicurarne il conseguimento.

Meno tranquillizzante è il fatto che il legislatore sembri affatto ignaro del significato e delle ricadute del riconoscimento del diritto al PC, in capo ai singoli come alle comunità, intervenuto con la ratifica, e dunque dell’obbligo di garantire l’inserimento di tale diritto – sottoposto solo ai limiti necessari in un paese democratico etc. – tra quelli previsti dall’ordinamento. A meno che tale diritto, agli occhi del legislatore, non risulti già pienamente desumibile dall’ordinamento stesso.

La parola spetterà inevitabilmente al giudice di merito, nel caso di ricorsi presentati ed aventi detto oggetto. Se il giudice, nelle prime cause che inevitabilmente si porranno, non troverà alcun aggancio nel complesso della normativa sul patrimonio vigente in Italia, che vada nel senso della tutela del diritto indicato, ci troveremmo in presenza di un (serio) inadempimento da parte dello Stato.

Per il resto, la rete delle comunità patrimoniali nel frattempo costituitasi a livello nazionale, attende con interesse la presentazione del primo programma triennale; soprattutto, attende di essere chiamata a discuterlo e a presentare proprie osservazioni..

Con il termine apparato centrale, peraltro non si intendono solo i poteri legislativo-amministrativi dello Stato centrale in contrapposizione a quelli locali, ma anche il ruolo che una serie di Enti pubblici possono giocare.

L’indicazione possibile è che tali enti, nei limiti del possibile, inseriscano già volontariamente il richiamo al rispetto dei principi della Convenzione di Faro – meglio ancora la volontà dell’Ente di ispirarsi senz’altro alla CF – come del resto è in parte già avvenuto e dovrebbe avvenire per alcuni nuovi Musei, nonché per Sovrintendenze, Enti, istituzioni e Fondazioni di ricerca, Biblioteche, istituzioni culturali, Archivi.

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Testo da citare:
Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
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