FAQ 1.8 – Cosa significa dire che il patrimonio culturale è oggetto di un diritto umano, e quale?

Il diritto al patrimonio culturale è inerente al (cioè fa parte del) diritto di partecipare alla vita culturale, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (art. 27), adottata dalla Assemblea Generale (AG) dell Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; e dal Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali (art. 15 par. 1 a), adottato dalla AG nel 1966 (anche se entrato in vigore a livello internazionale solo 10 anni più tardi).

Il diritto in oggetto rappresenta dunque una qualificazione ulteriore ed un arricchimento della nozione di diritti culturali. Ciò ha possibili conseguenze pratiche: mentre cultura è, ed è destinata a rimanere, nozione assai astratta e cangiante, il diritto al patrimonio nel senso indicato dall’art. 1 della Convenzione di Faro richiama una nozione ad un tempo ampia, ma ad un tempo sufficientemente determinata.

Va ricordato tuttavia che se abbracciare, conservare, reinterpretare, vivificare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale, materiale immateriale e digitale, sono oggetto di un diritto, la salvaguardia è anche un dovere affidato a tutti e ciascuno.