La traduzione italiana dell’espressione inglese cultural heritage, e dunque anche di heritage community, è questione ancora dibattuta: ne siamo consapevoli.
Già con la firma della CF da parte dell’Italia, il problema della scelta della traduzione italiana per le espressioni cultural heritage / heritage community si è posta con evidenza alla luce del rischio di contrasto con la nozione di patrimonio culturale fornito del Codice dei beni culturali. Ciò aveva indotto, in una traduzione italiana peraltro ufficiosa, ad usare le espressioni eredità culturale, comunità di eredità.
In realtà, a nostro avviso, avendo anche il polso delle comunità e dei gruppi che lavorano nella applicazione concreta della Convenzione, appare preferibile fare ricorso alle espressioni patrimonio culturale / comunità patrimoniale.
Dal punto di vista del merito, una tale scelta non lascerebbe adito a contestazioni di sorta. Infatti: è la scelta del termine di patrimonio che meglio valorizza, rispetto ad eredità, il carattere vivente dell’insieme di risorse culturali tangibili, intangibili, e naturali, cui si riferisce. Dette risorse sono originariamente ereditate, ma nell’ identificarle, custodirle, rivitalizzarle e trasmetterle alle generazioni future esse acquistano una dimensione vitale e vivente che il termine patrimonio riesce meglio ad indicare – come dire una dinamicità rispetto a una staticità – che se vogliamo…… riflette la prospettiva salvaguardia e valorizzazione versus conservazione.
D’altro canto, la versione francese ufficiale del testo della Convenzione sceglie le espressioni patrimoine culturel / communauté patrimoniale.
Da ultimo, e comunque con altrettanta importanza, risulta evidente come l’asserito contrasto con la nozione di patrimonio culturale contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) sia apparente. Invero l’art. 2(1) del Codice stesso dichiara come il patrimonio culturale sia costituito “dai beni culturali e dai beni paesaggistici”, comprendendo dunque al proprio interno patrimonio culturale materiale, sia mobile che immobile, e patrimonio paesaggistico. Il successivo art. 7 bis (introdotto nel 2007) inserisce poi “le espressioni di identità culturale collettiva rappresentate da testimonianze materiali”.
Ancora, la Legge n. 167 del 27 settembre 2007, che contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII Conferenza generale dell’UNESCO, usa nella sua stessa rubrica e all’art. 1, l’espressione “patrimonio culturale immateriale”.
Indi, a nostro avviso, la nozione di cultural heritage – comprensiva delle risorse ed espressioni sia tangibili che intangibili (materiali e immateriali) e naturali – introdotta dalla Convenzione quadro di Faro ben si presta ad essere tradotta in italiano con l’espressione patrimonio culturale.
Per i motivi sopra esposti, tale scelta appare senz’altro preferibile alle alternative via via propostesi all’attenzione.
Ad ogni modo, la tensione nella scelta fra l’una o l’altra delle due espressioni sembra definitivamente risolta a favore di ‘patrimonio culturale’ essendo questa la espressione contenuta nella stessa Legge italiana 1 ottobre 2020, n. 133 sulla Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU). n. 263 del 23-10-2020.