La legge italiana del 2 ottobre 2020 n. 133 su “Ratifica e Convenzione della Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” fatta a Faro il 27 ottobre 2005, (GU Serie generale n. 263 del 27-10-2020) consta di cinque articoli. i primi due recano l’autorizzazione del presidente della repubblica alla ratifica e, rispettivamente, l’ordine di esecuzione, come da prassi. L’art. 5 riguarda l’entrata in vigore della legge (il giorno successivo la pubblicazione in GU); ovviamente, sul piano internazionale, la Convenzione di Faro è entrata in vigore per l’Italia, come già detto, il 1 aprile 2021 (lo strumento di ratifica è stato consegnato nel corso del mese di dicembre).
La disposizione che più interessa è quella di cui all’art. 3. Per l’attuazione delle finalità previste dalla CF nell’art. 1 e dunque per lo svolgimento delle attività destinate ad implementare le disposizioni della Convenzione, è autorizzata la spesa annua di 1 milione l’anno (cifra reperita secondo quanto stabilito dall’art. 4) a decorrere dall’anno 2019. Più precisamente il par. 1 (dell’art. 3) prevede che :
conn decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione della Convenzione,prevedendo, in particolare, l’elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l’alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.
Il successivo par. 2 – oltre ad un accenno al ruolo delle figure professionali – stabilisce che dall’applicazione della CF “non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia”.
Per più aspetti la disposizione è rassicurante: ribadisce che la CF è volta ad arricchire il quadro della tutela del Patrimonio Culturale in Italia, e in nessun modo a diminuirlo. Va detto che sarebbe anche difficile pensare a come una Convenzione siffatta, con i caveat che pone in materia di difesa dei diritti di tutti i soggetti interessati, potrebbe portare limitazione ai “livelli di tutela” del PC garantiti dalla Costituzione italiana. Anche l’impegno all’emanazione (in tempi brevi si suppone) di un decreto inter-ministeriale appare qualificante, nel senso che il legislatore, conscio del fatto che la Convenzione pone sostanzialmente una una serie di obblighi di risultato, esprime l’intenzione di mettersi all’opera per assicurarne il conseguimento.
Meno tranquillizzante è il fatto che il legislatore sembri affatto ignaro del significato e delle ricadute del riconoscimento del diritto al PC, in capo ai singoli come alle comunità, intervenuto con la ratifica, e dunque dell’obbligo di garantire l’inserimento di tale diritto – sottoposto solo ai limiti necessari in un paese democratico etc. – tra quelli previsti dall’ordinamento. A meno che tale diritto, agli occhi del legislatore, non risulti già pienamente desumibile dall’ordinamento stesso.
La parola spetterà inevitabilmente al giudice di merito, nel caso di ricorsi presentati ed aventi detto oggetto. Se il giudice, nelle prime cause che inevitabilmente si porranno, non troverà alcun aggancio nel complesso della normativa sul patrimonio vigente in Italia, che vada nel senso della tutela del diritto indicato, ci troveremmo in presenza di un (serio) inadempimento da parte dello Stato.
Per il resto, la rete delle comunità patrimoniali nel frattempo costituitasi a livello nazionale, attende con interesse la presentazione del primo programma triennale; soprattutto, attende di essere chiamata a discuterloe a presentare proprie osservazioni..
Con il termine apparato centrale, peraltro non si intendono solo i poteri legislativo-amministrativi dello Stato centrale in contrapposizione a quelli locali, ma anche il ruolo che una serie di Enti pubblici possono giocare.
L’indicazione possibile è che tali enti, nei limiti del possibile, inseriscano già volontariamente il richiamo al rispetto dei principi della Convenzione di Faro – meglio ancora la volontà dell’Ente di ispirarsi senz’altro alla CF – come del resto è in parte già avvenuto e dovrebbe avvenire per alcuni nuovi Musei, nonché per Sovrintendenze, Enti, istituzioni e Fondazioni di ricerca, Biblioteche, istituzioni culturali, Archivi.
Un discorso particolare va fatto piuttosto in relazione al diritto al patrimonio culturale. Se infatti l’art. 5 c) dichiara che le Parti si impegnano (“undertake to”) ad assicurare che nel contesto specifico di ciascuna Parte esistano disposizioni legislative per l’esercizio del diritto al patrimonio culturale come definito nell’art. 4, quest’ultimo fa ricorso al termine “riconoscono” (inglese recognize, francese reconnaissent): ovvero gli Stati parte riconoscono che chiunque, da solo o collettivamente “ha la responsabilità di rispettare il patrimonio culturale di altri tanto quanto il proprio patrimonio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell’Europa” (lett b). In inglese: “alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe”.
Ancora, l’esercizio del diritto al PC (lett. C) “può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà” (in inglese: (“may be subject only to those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others”). Del resto, già, il considerando 4 del preambolo afferma che gli Stati parte “recognizing that every person has a right to engage with the cultural heritage of their choice” come un aspetto del diritto di partecipare alla vita culturale sancito, oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 15), etc.
Ciò naturalmente nel rispetto degli altrui diritti. Ove noi riflettiamo che la Convenzione europea dei diritti umani del 1950 utilizza la stessa espressione in francese (reconnaissent) ed in italiano (riconoscono) (in inglese “shall secure”), e che tale espressione prevalse sulla proposta iniziale di scrivere “undertake to secure”, “s’engagent à reconnaitre”, la conseguenza da trarne, seguendo qualificata dottrina, è che tale sostituzione di espressione “è prova della volontà degli Stati parti di assumere, in virtù della stessa partecipazione alla Convenzione (e della sua esecuzione nel proprio ordinamento) l’obbligo immediato di rispettare tutti i diritti ivi contemplati” (Villani 2008).
Lo stesso ragionamento vale per il diritto al PC di cui alla Convenzione di Faro:
gli Stati non operano per riconoscere, non si impegnano a riconoscere, ma riconoscono senz’altro, in virtù della loro partecipazione alla Convenzione, l’esistenza (già data quindi al momento della ratifica, e riconducibile all’art. 15 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali) di un diritto al patrimonio culturale.
Ciò non può essere privo di conseguenze: il diritto di riconoscersi in un patrimonio di propria scelta appartiene ai singoli come alle comunità, e lo Stato parte alla Convenzione è chiamato a darne applicazione nel proprio ordinamento.
La CF è una Convenzione-quadro, caratterizzata quindi – lo si è visto – dal porre obblighi di risultato, lasciando agli Stati parte la scelta del come adeguarsi. In effetti l’espressione inglese, sempre utilizzata nella definizione degli obblighi che incombono sugli Stati parte – è “undertake to” o “shall undertake to”, salvo la diversa formulazione contenuta nelle disposizioni normative relative ai meccanismi di monitoraggio (artt. 15-17).
Quindi, nello specifico, vi è l’obbligo per gli Stati di conseguire i risultati posti dalle Sections II (Contribution of cultural heritage to society and human development, artt. 7-10) e III (Shared responsibility for cultural heritage and public participation, artt. 11-13) nei modi che il legislatore ritenga più opportuni.
Questo video riassume le lezioni apprese durante la realizzazione di un video collaborativo realizzato con la partecipazione di 6 Comunità Patrimoniali facenti parte del Faro Social Lab.
La Convenzione di Faro, stabilisce, tra le molte innovazioni, che. “L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato del l’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi .
Per chi non avesse seguito il progetto ricordo che è nato durante il periodo natalizio e il contemporaneo lockdown. Si trattava di produrre 6 brevi video clips di 20 secondi ciascuno da parte di sei diverse comunità patrimoniali per poi montarli assieme e arrivarre ad un “promo” unico di due minuti, cioè 20×6=120 secondi. Ciascun clip doveva trattare un sola tematica specifica attinente alla Convenzione di Faro in modo da “visualizzare” l’attività del proponente su quel tema. Vietate inoltre le interviste o lezioni: il clips dovevano sfruttare la specifcità del mezzo e cioè le immagini in movimento. Ammesse invece brevi didascalie o scritte sovrapposte.
Chi ha pratica di produzione e montaggio video sa che che riuscire a fare un promo brevissimo che illustri una idea o racconti una storia è di gran lunga più diffcile che fare un video lungo.
Come è andata? Benissimo.
Le risposte sono state immediate. Alcuni video inviati erano sotazialmente pronti, altri hanno avuto bisogno un un certo lavoro di post produzione, ma neanche tanto. Ci siamo anche divertiti, il che non guasta.
L’idea del video collettivo aveva anche lo scopo di “testare” la capacità di collabortazione tra comunità patrimonilai diverse e la cosa che mi ha stupito di più è stata la faciltà di collaborazione tra perfetti sconosciuti. Non va sempre così negli ambienti di lavoro e meno che mai nel campo della produzione video, ve lo assicuro. Quindi complimenti a tutti!
Nel corso del progetto sono emerse alcune interessanti “lezioni apprese” che però saranno oggetto di un prossimo post dedicato. Tutti crediti per gli autori si trovano nel testo di accompagnamento pubblicato su Vimeo.
Il video può essere liberamente scaricato e riutilizzato, anche in parte, secondo questa licenza
Da pochi giorni il Consiglio d’Europa, sede italaina, ha diffuso una nuova brochure che riassume il Piano di Azione per la diffusione della conoscenza e la messa in opera della Convenzione di Faro.
Questa pubblicazione segue la recente ratifica (dal 24/10/2020) della Convenzione che ora è legge dello stato Italiano. La ratifica è stata un notevole stimolo per le molte Comunità patrimoniali italiane che si sono attivate con nuove iniziative di ogni genere.
Queste sono le priorità della Convenzione
Queste sono le azioni previste per attuare le priorità
Qui potete vedere e scaricare la brochure completa
I diritti culturali e di conseguenza il diritto al patrimonio culturale formano con l’insieme dei diritti umani fondamentali un insieme indissociabile, interdipendente, intimamente legato quanto inalienabile per garantire le libertà e la dignità delle persone.
I diritti culturali non possono, in quanto diritti umani, essere invocati, né politicamente né giuridicamente, per limitare l’applicazione degli altri diritti fondamentali. Al contrario, garantiscono che la diversità culturale non venga utilizzata per mettere in discussione l’universalità e che, al contrario, l’universalità non serva da pretesto per reprimere la diversità. I diritti culturali si fondano sul rispetto della diversità culturale e su quello dei valori universali.
La convenzione è un quadro che non permette il relativismo culturale, il separatismo o di renderci suddetti di una cultura qualsiasi come dicono gli avversari della Convenzione.
In termini generali, per patrimonio dissonante, o controverso, si intende un oggetto patrimoniale che può dare origine a interpretazioni conflittuali o comunque in contrasto tra loro, da parte di gruppi socio-culturali (gruppi) diversi o dallo stesso gruppo che cambia idea nel corso del tempo oppure ancora da gruppi che dispongono di livelli di di potere diversi. Un tipico esempio di patrimonio dissonante sono le opere architettoniche lasciate dalla dittature quando le società diventano democratiche.
Il fatto che si tratti di una espressione inconsueta, o forse ambigua, ci induce ad offrire un suo approfondimento. Per patrimonio dissonante, o controverso, si intende un oggetto patrimoniale che può dare origine a interpretazioni conflittuali – o comunque in contrasto tra loro – da parte di gruppi socio-culturali (gruppi) diversi o dallo stesso gruppo che cambia idea nel corso del tempo. La dissonanza può essere sincronica, diacronica o di potere.
É sincronica quando si manifesta nello stesso momento tra gruppi diversi.
É diacronica quando lo stesso gruppo cambia idea nei confronti di uno stesso oggetto patrimoniale.
É di potere quando sono discordi su chi ha il diritto di includere o escludere qualcosa dal da una lista di oggetti patrimoniali oppure – in senso più radicale – quando in contrasto riguarda il diritto di decidere se una cosa è patrimonio” oppure no.
Una dissonanza sincronica avviene, ad esempio, in Italia per i numerosi lasciti dell’architettura di epoca fascista che stimolano interpretazioni molto diverse a seconda dell’orientamento politico di chi li osserva. Un altro esempio sono le statue di personaggi storici famosi che assumono significati diversi per gruppi diversi. Così le statue di Cristoforo Colombo negli usa possono essere ammirate, ma anche attaccate e distrutte perché Colombo può essere ammirato in quanto scopritore dell’ America, ma attaccato in quanto “iniziatore” del genocidio dei nativi americani. Va notato che Colombo non fu personalmente responsabile di alcun genocidio, ma può essere comunque attaccato in base alle convinzioni esistenti, anche se false. Il concetto stesso di “scoperta” è controverso in quanto rivela un pensare eurocentrico e, più o meno consapevolmente, colonialista.
La “costruzione” del patrimonio
Si tratta quindi di capire come i significati vengono “costruiti” e guidano le azioni individuali e collettive. Il patrimonio controverso può essere prezioso nelle attività educative che intendono sviluppare autonomia e consapevolezza critica nelle persone. In particolare si dimostra in questi casi come le “cose” in loro stesse non abbiano alcun significato “incorporato” perché i significati sono costruzioni sociali che cambiano nel tempo, a seconda dei diversi gruppi sociali e del potere che esprimono. Il patrimonio è un concetto in perenne divenire e va considerato come un processo sociale e storico.
Tutte le rivoluzioni sono culturali
La dissonanza diacronica si vede molto bene nel caso di importanti rivoluzioni politiche che sono sempre anche culturali. Tutti i rivoluzionari sentono il bisogno di distruggere i simboli del regime passato, distruggere beni archeologici, riscrivere i testi di storia, e sviluppare narrazioni identitarie del tutto nuove. Nei casi più radicali si assiste anche a tentativi di costruire “l’uomo nuovo” e questo può comportare – oltre alla distruzione dei lasciti fisici del passato – anche uccisioni di massa degli degli uomini “vecchi”. Questo è avvenuto i Cina durante la rivoluzione culturale. Forse è utile ricordare che la rivoluzione culturale cinese prese lo spunto iniziale proprio da un patrimonio dissonante e cioè le diverse interpretazioni che vennero date per la rappresentazione di un dramma storico rappresentato nel 1965,La destituzione di Hai Rui . Esistevano ovviamente motivi ben più profondi di tensione nella Cina di allora, ma quello che poteva sembrare un banale dibattito sul teatro funzionò come trigger – grilletto o evento scatenante, che mise in luce le diverse concezioni della società che stavano maturando.
Dissonanza come potere di inclusione ed esclusione
La dissonanza si manifesta anche come potere di includere qualcosa in una lista di “patrimoni” e che cosa esludere. Per esempio nella cittadina belga di Aalst si celebra un famoso carnevale che dura tre giorni. Per decisione Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 12 (Bogotá, 2019) il carnevale di Aalst è stato escluso dalla lista UNESCO dei patrimoni intangibili dell’umanità a causa delle sue continue espressioni di antisemitismo, espressioni offensive, celebrazioni del nazismo e altre rappresentazioni che stimolano odio e conflitti tra le diverse comunità culturali (https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/12). L’evento è stato escluso in quanto due volte dissonante. La prima perché alimenta conflitti tra diversi gruppi sociali invece che favorire il dialogo; la seconda perché “incoraggia gli stereotipi, deride alcuni gruppi e insulta i ricordi di dolorose esperienze storiche tra cui genocidio, schiavitù e segregazione razziale”.
É facile concordare con i motivi di questa esclusione, tuttavia in questo modo si rischia di perdere anche l’occasione di capire come mai in una pacifica e laboriosa cittadina nel cuore dell’Europa covi sotto la cenere delle buone maniere simili nuclei di aggressività, violenza e nostalgie del nazismo. Si tratta di motivazioni di esclusione chiarissime, ma va notato che non per questo il carnevale cessa di essere “patrimonio” della comunità locale, che infatti continua a celebrarlo anche senza il riconoscimento UNESCO. Un altra cosa da notare è che nel concetto di carnevale è originariamente compreso quello di trasgressione delle regole, sfrenatezza, assenza di limiti, sovversione. Se questa “scandalosa” libertà viene meno, il carnevale si trasforma in una simpatica festicciola di paese, una attrazione turistica o persino una pratica educativa; cioè nell’esatto contrario della sua natura originaria. In questo modo una pratica di preservazione e valorizzazione (la lista UNESCO) diviene una pratica trasformativa e anche distruttiva di un patrimonio, sia pure con ottime motivazioni.
Dissonanza sul potere di definizione
Una forma più radicale di dissonanza che riguarda il potere consiste nel potere di decidere che cosa è “patrimonio” e che cosa non lo è (non solo quandi di includerlo o escluderlo da una lista. Da questo punto di vista la Convenzione di Faro rivoluzionaria perché attribuisce un ruolo rilevate alla cittadinanza attiva organizzata in forma di Comunità Patrimoniali. In ultima analisi per la Convenzione sono le persone che attribuiscono valore culturale ad una “cosa” piuttosto che ad un’altra e quindi questo potere decisionale si sposta almeno in parte dallo stato ai cittadini.
Per esempio il cosiddetto patrimonio galleggiante, cioè l’insieme delle imbarcazioni storiche presenti nel nostro paese sono “patrimonio” o sono semplicemente vecchie barche da rottamare? Chi decide questo? É già successo più volte che organi della nostra amministrazione pubblica abbiano rifiutato qualunque forma di tutele perché i politici o i funzionari preposti alla decisioni abbiano rifiutato lo status di “patrimonio” a questo tipo di oggetti storici relegando al ruolo di semplici “cose” prive di significato. In questo modo abbiamo perso, ad esempio, il veliero Giorgio Cini che è stato venduto alla Francia per essere da lei immediatamente dichiarato bene inalienabile gestito con la massima cura. Per altri versi ci si può chiedere se ci siano siano limiti, ovvero se qualunque cosa possa essere percepita come patrimonio da parte di qualcuno. Teoricamente si, ma così potremmo trovarci come patrimonio una lista infinita di ricette di cucina regionale con dispute accanite su quale è più tradizionale di un’altra.
Ci sono quindi due rischi opposti: escludere troppo, tipico degli approcci istituzionali, e includere troppo, tipico degli approcci “dal basso”. Questo problema per il momento rimane aperto e probabilmente troverà nel tempo soluzioni negoziate.
Dissonanza come educazione al patrimonio
La convenzione assegna una particolare importanza ai processi di trasmissione del patrimonio alle generazioni future, ma che cosa trasmettiamo esattamente? Finché si tratta di oggetti fisici, come una architettura, non ci sono dubbi: ne assicuriamo la manutenzione e in questo modo si trasmette l’oggetto fisico. Ma abbiamo visto che il “patrimonio” è sempre un insieme di significati e cioè un costrutto culturale e che spesso questi significati sono dissonanti o controversi. Succede poi, anche troppo spesso, che il costrutto ”patrimonio culturale” alimenti conflitti identitari che sfociano in aperta violenza, razzismo e persecuzioni. Di certo non è questo lo scopo della cura del patrimonio, ma come possiamo evitare queste derive? Qui entra in gioco l’educazione al patrimonio e si apre un campo di azione molto vasto, di eccezionale importanza, ma ancora poco esplorato probabilmente perché richiede competenze di tipo pedagogico non banali e non sempre facilmente reperibili tra i volontari o i professionisti di altri settori. Diciamo allora che tutti vari casi di dissonanza si prestano molto bene come occasioni di apprendimento del pensiero critico ed aperto. Si supera così la concezione ingenua dell’insegnamento come semplice trasmissione di contenuti da chi sa a chi non sa, per stimolare la consapevolezza dai saperi come costruzione sociale variabile e negoziabile. Questo approccio permette al società aperte e democratica di “incorporare” nella loro storia anche costrutti patrimoniali fortemente dissonanti senza percepirli come minacciosi e quindi anche senza sentire il bisogno di distruggerli o demonizzarli. Questo tipo di pedagogia è precisamente ciò che distingue le società dittatoriali da quelle democratiche. Il valore delle seconde è fortemente sostenuto dalla Convenzione di Faro che – in questo – fa una scelta di campo chiara e non negoziabile. Un buon esempio di uso educativo del patrimonio dissonante si trova nel progetto ATRIUM.
Sgombrato il campo dal disagio dei professionisti (v. risposta n. 9), si avverte l’esistenza anche di un disagio identitario verso la Convenzione. Questo è il secondo motivo di avversione verso la Convenzione di faro, legato a quello che si sostiene essere il suo relativismo culturale, e che definiamo come “avversione identitaria”. Secondo alcuni la Convenzione: promuove una idea di dialogo tra culture diverse generico e poco incisivo che sembra insufficiente per intervenire nel caso di contrasti molto forti . Mancano anche i concetti di intercultura e transcultura.
L’attenzione ai territori e ai luoghi, alle tradizioni e alle specificità, può sfociare, se non controllata e opportunamente mediata, in localismo, in campanilismo, sollecitando chiusure e contrapposizioni, non senza fraintendimenti del concetto di identità, da anni di gran moda e spesso trasformato in un’arma identitaria usata per colpire ogni forma di alterità .
Su questa strada, si arrivare a sostenere che la Convenzione di Faro rischia di diventare succubi di altre culture e in particolare dell’Islam. (data la gravità, questa affermazione sarà oggetto di una risposta separata)
A parte il manto ideologico, si tratta a nostro giudizio di motivazioni fondate sulla incomprensione, talora sulla paura, dello svilupparsi libero di comunità patrimoniali. Tale motivazione identitaria, che si avvale nell’Europa occidentale odierna di motivazioni religiose, sorrette da ragionamenti politici sovranisti, si fonda su di un equivoco fondato sulla non lettura del testo. E sufficiente soffermarsi sull’art. 3 e meditare sul suo contenuto: si è visto che questo sottintende una nozione forte di identità europea, non una nozione debole: una Europa che riconosce i limiti e gli orrori dei fanatismi passati e si impegna nella creazione di spazio per un crogiuolo di reti identificanti, nei limiti però del rispetto dei diritti umani in genere, e in particolare del diritto degli altri a scegliere i propri percorsi di patrimonializzazione.
D’altro canto, nella pratica, come ora si vedrà, le comunità patrimoniali hanno già dovuto affrontare il tema del patrimonio dissonante (FAQ 12).
Tra chi si occupa della CF, che siano organi politici, studiosi o figure professionali con competenze diverse sul patrimonio culturale, è diffusa la convinzione che la CF “al di là dell’impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impon[ga] specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure in esso previste” [v. Servizio Studi e Servizio delle Commissioni del Senato, Nota breve a cura di G. Polverieri, Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 (A.S. 2795), n. 165, maggio 2017].
In primo luogo, va distinto uno Stato firmatario da quello ratificante, essendo solo il secondo divenuto parte della Convenzione e con ciò chiamato a tradurre negli ordinamenti interni le disposizioni dettate dalla Convenzione. Anche per lo Stato solo firmatario già alla firma di un trattato internazionale seguono comunque alcuni effetti giuridici coerenti con il principio generale di diritto sulla conservazione dei valori. Lo Stato che ha apposto la firma può infatti anche decidere successivamente di non ratificare il trattato, ma non può rifuggire dal significato dell’atto compiuto, vale a dire di averne autenticato il testo e quindi il suo contenuto. E l’art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati pone in capo allo Stato firmatario l’obbligo di comportarsi in buona fede, in particolare astenendosi da atti che tanto sul piano interno quanto sul piano internazionale possano pregiudicare l’oggetto e lo scopo del trattato.
In secondo luogo, la flessibilità per gli Stati che discende dalla libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure previste in una Convenzione quadro, va ribadito, non caratterizza la natura giuridica degli impegni assunti, ma incide sulla fase di attuazione – ovvero la libertà di scelta dei tempi e dei modi – di realizzazione degli obblighi relativi che gli Stati assumono mediante la ratifica di convenzioni con una simile anima. Il lato oscuro del carattere flessibile di uno strumento convenzionale è ovviamente il rischio della inosservanza, da parte degli Stati che vi hanno aderito, degli impegni assunti con la ratifica, anche se questo è un rischio proprio di ogni accordo internazionale non supportato da un meccanismo di controllo (giurisdizionale e/o quasi-giurisdizionale) effettivo ed efficace.
Nel caso specifico, poi, la CF è una Convenzione-quadro atipica, diremmo una Convenzione quadro mista, perché a fianco d’una maggior parte di obblighi di risultato – quelli rispetto ai quali opera la libertà di decidere i tempi e i mezzi di attuazione – essa pone alcuni obblighi di condotta(quindi più puntuali) per gli Stati ratificanti.
Si tratta anzitutto dell’obbligo degli Stati di assicurare che, nel contesto specifico del proprio ordinamento giuridico, “esistano le disposizioni legislative per l’esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell’articolo 4”[art. 5(c)] della Convenzione.
In secondo luogo, gli obblighi più puntuali riguardano gli impegni delle Parti della Convenzione in tema di controllo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della CF. Con la ratifica infatti parte il monitoraggio da parte di un comitato apposito nominato dal Comitato dei ministri del CoE (l’attuale Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape) sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti il patrimonio culturale attuate in Italia, che devono mantenersi coerenti con i principi stabiliti dalla CF. Gli Stati contraenti, inoltre, sono chiamati a promuovere attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppare reti per la cooperazione regionale al fine di attuare lo scopo e l’oggetto della Convenzione.
Ritornando alla previsione convenzionale dell’art.5(c), è doveroso chiedersi se essa definisca un diritto al patrimonio culturale con carattere giustiziabile, ossia la cui violazione possa essere fatta valere dinanzi a organi giurisdizionali. Una risposta inequivocabilmente negativa, ahimè, la detta l’art. 6(c) della CF ai sensi del quale “Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da: … (c) creare diritti azionabili”.
Allora: se il diritto al patrimonio culturale significa affidare ai singoli e alle collettività (comunità patrimoniali, ma non solo) un “nuovo ruolo nelle attività di [sua] conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione”, che fare nel caso, per esempio, di messa all’asta da parte dello Stato di bene demaniale a favore di un offerente (probabilmente interessato solo a costruire un supermercato), laddove quel patrimonio immobile per anni è stato protetto e valorizzato da comunità patrimoniali locali? Ancora, se come detto (v. Nota breve sopra citata) la CF definisce gli obiettivi generali e “suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari (rectius ratificanti), in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale”, la vendita di beni demaniali con valore di patrimonio culturale non rappresenta una condotta contraria all’impegno degli Stati di considerare i cittadini “non solo destinatari, ma attori della gestione del patrimonio culturale”?
Rimane così il problema “drammatico” della effettiva disponibilità di strumenti di protezione a fronte di queste violazioni. E se, come detto, il ricorso in giudizio è comunque escluso normativamente, non vanno sottovalutati altri strumenti legati alla sanzione sociale e a meccanismi di “denuncia”: magari innanzi a Commissioni appositamente istituite dallo Stato, o al già esistente coordinatore HEREIN esistente a livello di MiBACT, oltre che innanzi al Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, i.e. il Comitato di Monitoraggio del CoE ex art. 16 della CF.
Sugli spazi che a livello di ordinamento interno la legge che ordina l’esecuzione della Convenzione di Faro apre, si tornerà nell’ambito delle risposte della parte seconda delle FAQ.
Ben prima che si palesassero motivi di dissenso politico, si è notata, in Italia come in altri paesi europei, una avversione sorda verso la Convenzione e il suo significato, in ambienti legati al patrimonio culturale nell’accezione tradizionale, elitaria, ma non solo. E’ evidente che la chiusura degli steccati, orizzontali come verticali, e più in generale l’approccio bottom-up promosso dalla CF, crea problemi e può dare fastidio. A questi si aggiunge la generale antipatia di cui i diritti culturali godono presso molta parte degli studiosi e delle entità che si occupano di diritti umani: ciò a causa del loro “relativismo”, e del fatto che si tratta di diritti (non solo, ma sempre anche) collettivi. Ciò è in conflitto con l’antico quanto errato dogma del carattere necessariamente individuale dei diritti umani. Di qua quindi un malessere diffuso, che trova alla fine la sua espressione più ampia – anche perché cela i motivi reali di antipatia – nel fatto che la Convenzione sarebbe priva di effetti pratici. Affermazioni ricorrenti sono:
(la Convenzione) ….“Rischia di rimanere una dichiarazione di principi astratti che non garantisce alcun diritto reale alle comunità patrimoniali e non ostacola l’abbandono, gli usi impropri o la distruzione del patrimonio da parte dei proprietari, pubblici o privati che siano”.
Non è abbastanza operativa. Rischia di rimanere una dichiarazione di principi astratti che non garantisce alcun diritto reale alle comunità patrimoniali e non ostacola l’abbandono, gli usi impropri o la distruzione del patrimonio da parte dei proprietari, pubblici o privati che siano.
La formulazione di patrimonio culturale è talmente estesa che nel concetto di eredità culturale è compreso tutto e il contrario di tutto. Come esercitare realmente le funzioni di tutela e valorizzazione e gestione davanti a una definizione così estesa?
La partecipazione alle azioni di cura, valorizzazione, ecc.. da parte delle Comunità Patrimoniali e fortemente è auspicata, ma non c’è alcun modo preciso per metterla in pratica. Le CP potrebbero ‘patrimonializzare’ praticamente ogni cosa.
Si tratta di affermazioni che si rincorrono e in parte si sovrappongono, e la cui origine appare legata, come si accennava, alla struttura verticistica, specialistica e autoritaria del sistema di gestione del patrimonio culturale che ha sempre caratterizzato il nostro paese. Questo apparato gestionale appare destinato ad ostacolare il nuovo protagonismo della società civile che la Convezione favorisce (in ogni caso, rimandiamo alla risposta n. 12).
Il diritto al patrimonio culturale è inerente al (cioè fa parte del) diritto di partecipare alla vita culturale, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (art. 27), adottata dalla Assemblea Generale (AG) dell Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; e dal Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali (art. 15 par. 1 a), adottato dalla AG nel 1966 (anche se entrato in vigore a livello internazionale solo 10 anni più tardi).
Il diritto in oggetto rappresenta dunque una qualificazione ulteriore ed un arricchimento della nozione di diritti culturali. Ciò ha possibili conseguenze pratiche: mentre cultura è, ed è destinata a rimanere, nozione assai astratta e cangiante, il diritto al patrimonio nel senso indicato dall’art. 1 della Convenzione di Faro richiama una nozione ad un tempo ampia, ma ad un tempo sufficientemente determinata.
Va ricordato tuttavia che se abbracciare, conservare, reinterpretare, vivificare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale, materiale immateriale e digitale, sono oggetto di un diritto, la salvaguardia è anche un dovere affidato a tutti e ciascuno.
Le Convenzioni UNESCO con cui si può cercare la relazione sono la Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale e naturale mondiale, e soprattutto la Convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile.
Per la prima il rapporto sembrerebbe non esistere né sul piano orizzontale (la Convenzione UNESCO si occupa solo di patrimonio culturale immobile), né tantomeno su quello verticale, dal momento che la Convenzione UNESCO si riferisce solo al patrimonio di speciale (outstanding) valore. Tuttavia dagli anni ’90 la Convenzione prevede anche la categoria dei paesaggi culturali, e questo crea in certa misura forme di intreccio comprendendo la CF tutti gli aspetti ambientali derivanti dall’interazione “tra le persone e i luoghi”.
Più complesso e articolato è il rapporto tra CF e Convenzione del 2003; questo confronto richiede il confronto, per un verso, tra due nozioni di comunità non coincidenti ( e quindi se ne parlerà nella parte terza) per altro verso, per quanto riguarda l’oggetto, la CF utilizza l’espressione “risorse” che è affatto assente dalla Convenzione UNESCO del 2003 e che significa anche una certa attenzione verso i profili economici. Un elemento di vicinanza tra la CF e la Convenzione del 2003 consiste invece nel fatto che le espressioni culturali intangibili comprendono spesso anche oggetti materiali, e quindi il campo di applicazione oggettivo delle due è molto più vicino di quanto avvenga nel caso del raffronto tra CF e Convenzione del 1972.
La traduzione italiana dell’espressione inglese cultural heritage, e dunque anche di heritage community, è questione ancora dibattuta: ne siamo consapevoli.
Già con la firma della CF da parte dell’Italia, il problema della scelta della traduzione italiana per le espressioni cultural heritage / heritage community si è posta con evidenza alla luce del rischio di contrasto con la nozione di patrimonio culturale fornito del Codice dei beni culturali. Ciò aveva indotto, in una traduzione italiana peraltro ufficiosa, ad usare le espressioni eredità culturale, comunità di eredità.
In realtà, a nostro avviso, avendo anche il polso delle comunità e dei gruppi che lavorano nella applicazione concreta della Convenzione, appare preferibile fare ricorso alle espressioni patrimonio culturale / comunità patrimoniale.
Dal punto di vista del merito, una tale scelta non lascerebbe adito a contestazioni di sorta. Infatti: è la scelta del termine di patrimonio che meglio valorizza, rispetto ad eredità, il carattere vivente dell’insieme di risorse culturali tangibili, intangibili, e naturali, cui si riferisce. Dette risorse sono originariamente ereditate, ma nell’ identificarle, custodirle, rivitalizzarle e trasmetterle alle generazioni future esse acquistano una dimensione vitale e vivente che il termine patrimonio riesce meglio ad indicare – come dire una dinamicità rispetto a una staticità – che se vogliamo…… riflette la prospettiva salvaguardia e valorizzazione versus conservazione.
D’altro canto, la versione francese ufficiale del testo della Convenzione sceglie le espressioni patrimoine culturel / communauté patrimoniale.
Da ultimo, e comunque con altrettanta importanza, risulta evidente come l’asserito contrasto con la nozione di patrimonio culturale contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) sia apparente. Invero l’art. 2(1) del Codice stesso dichiara come il patrimonio culturale sia costituito “dai beni culturali e dai beni paesaggistici”, comprendendo dunque al proprio interno patrimonio culturale materiale, sia mobile che immobile, e patrimonio paesaggistico. Il successivo art. 7 bis (introdotto nel 2007) inserisce poi “le espressioni di identità culturale collettiva rappresentate da testimonianze materiali”.
Ancora, la Legge n. 167 del 27 settembre 2007, che contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII Conferenza generale dell’UNESCO, usa nella sua stessa rubrica e all’art. 1, l’espressione “patrimonio culturale immateriale”.
Indi, a nostro avviso, la nozione di cultural heritage – comprensiva delle risorse ed espressioni sia tangibili che intangibili (materiali e immateriali) e naturali – introdotta dalla Convenzione quadro di Faro ben si presta ad essere tradotta in italiano con l’espressione patrimonio culturale.
Per i motivi sopra esposti, tale scelta appare senz’altro preferibile alle alternative via via propostesi all’attenzione.
Ad ogni modo, la tensione nella scelta fra l’una o l’altra delle due espressioni sembra definitivamente risolta a favore di ‘patrimonio culturale’ essendo questa la espressione contenuta nella stessa Legge italiana 1 ottobre 2020, n. 133 sulla Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU). n. 263 del 23-10-2020.
Si intende il patrimonio comune dell’Europa: cioè da un lato tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione, creatività, nonché “gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto” (art. 3 della Convenzione).
Aspetto chiave è la nozione di “fonte condivisa” (shared source) qualificata dalla condizione del rispetto per i diritti umani e la democrazia. La Convenzione è dunque qualificata da una idea forte di identità europea, fondata sul patrimonio sedimentato di democrazia, sulla capacità delle istituzioni di garantire i diritti fondamentali dei cittadini.
La definizione è data dall’art. 2 lett. a) della Convenzione. Si tratta di un…
“insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano (meglio: gruppi di persone identificano), indipendentemente da chi ne abbia la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel tempo fra le persone ei luoghi”.
Quindi ecco il primo aspetto: il patrimonio culturale di cui parla questa Convenzione è, in potenza, qualsiasi oggetto materiale o ed espressione culturale. Viene meno la distinzione orizzontale tra patrimonio materiale ed immateriale, e all’interno del primo tra beni mobili ed immobili; a livello verticale cessa ogni diversità di trattamento fondata sul valore, economico o altro, del patrimonio. Vengono meno, ai fini dell’applicazione di questa Convenzione, i regimi giuridici differenziati vigenti a livello nazionale così come internazionale, in virtù delle varie Convenzioni UNESCO. Soprattutto, “patrimonio culturale” torna ad essere concetto unitario. Si tratta della definizione più ampia di patrimonio culturale mai formulata in uno strumento giuridico internazionale, che comprende ora anche il patrimonio digitale.
Unica condizione richiesta perché si tratti di patrimonio culturale è che tale “insieme di risorse” sia individuata dai gruppi di persone interessate quale espressione dei loro “valori, credenze, conoscenze e tradizioni”. . Il passaggio è di centrale importanza: sta a significare che la componente soggettiva (pluralità, gruppi di persone) governa la componente oggettiva (il patrimonio culturale in sé); di più, all’interno della stessa componente soggettiva, i profili più propriamente sociali, comunitari (valori e credenze dei gruppi sociali interessati) sono sapientemente collocati davanti, prevalgono insomma su quelli oggettivi e misurabili (conoscenze e tradizioni). Quando parliamo di profili soggettivi non ci riferiamo a singoli individui ma ad insiemi, gruppi di persone, come dimostra l’uso del termine people (invece che individuals, o altro) nel testo inglese. Stiamo parlando di un patrimonio oggetto sempre di diritti non solo individuali ma (anche) collettivi.
E’ quanto ci consente di definire beni (ed espressioni) culturali non più solamente “cose” ma anche e soprattutto costrutti sociali, cioè significati che le persone attribuiscono alle cose, agli ambienti e alle relazioni con essi.
La conoscenza e l’utilizzo del patrimonio culturale rientrano d’altro canto nel diritto dell’individuo a goderne i benefici, migliorando la propria qualità di vita, svolgendo un ruolo attivo, promuovendone la valorizzazione ulteriore e mantenendo così il bene per le generazioni future.
Esprimendosi in altri termini: la Convenzione afferma il diritto e la necessità della partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di patrimonializzazione: dalla definizione di che cosa è patrimonio alle azioni necessarie per tutelarlo e valorizzarlo.
La Convenzione di Faro intende costituire una nuova base teorica per gli strumenti giuridici del CoE già adottati in relazione a specifici profili del patrimonio culturale. La Convenzione origina infatti dal desiderio del Comitato dei Ministri di dotarsi d’una cornice di riferimento per politiche culturali che offrano un rinvigorito paradigma di patrimonio culturale, con ricadute in materia di diritti e responsabilità del cittadino e delle comunità, ma anche nell’interesse di riconoscere il ruolo del patrimonio stesso per lo sviluppo umano, la qualità della vita delle società; e per la realizzazione di una effettiva crescita sostenibile ispirata alla diversità culturale e alla creatività contemporanea.
Promuovendo tuttavia un approccio innovativo, e fors’anche rivoluzionario per i diversi aspetti che saranno precisati di seguito, lo strumento giuridico scelto dagli Stati è stato quello della Convenzione-quadro ovvero di un trattato che detta linee di indirizzo e obiettivi generali da raggiungere lasciando agli Stati ratificanti maggiore libertà circa le misure di intervento, e così anche, in particolare, in ordine alla promozione di un processo partecipativo per la valorizzazione del patrimonio culturale.
E’ in questa natura di accordo-quadro della Convenzione che va forse riconosciuto un ulteriore valore, e non invece la sua grande debolezza. Se agli Stati viene lasciata un’ampia libertà di scelta sui tempi, i modi e il tipo di misure (legislative, amministrative e politiche) da adottare per il raggiungimento degli obiettivi indicati, significa progressività nella loro realizzazione, ma non assenza di obblighi vincolanti in loro capo. Si tratta certamente di alcuni obblighi di risultato di cui si darà conto a breve. In altre parole, la natura di accordo-quadro permette a ciascuna delle Parti un raggio di azione normativa più flessibile e rispettosa delle specificità nazionali nell’adempimento di obblighi di risultato imposti.
E’ in tal modo che agli Stati viene consentito di accogliere e affrontare in maniera più agile le sfide socio-politiche attuali, a livello nazionale e in prospettiva europea, ma comunque partecipando a meccanismi di collaborazione inter-statale, ma soprattutto in dialogo con le basi sociali, per la salvaguardia del patrimonio culturale.
Anche se i tratti sono molteplici, due appaiono predominanti: Il primo è costituito dalla presenza al suo interno di alcune nozioni affatto nuove, caratterizzanti. Due di queste riguardano l’oggetto della Convenzione: patrimonio culturale (art. 2 a) e patrimonio culturale europeo (art. 3). La terza (art. 2b) è quella di comunità patrimoniale, e riguarda il campo di applicazione soggettivo della Convenzione: oltre che agli Stati parte infatti, essa offre un particolare ruolo a soggetti, interni come transnazionali, definiti appunto comunità patrimoniali. Il secondo tratto innovativo consiste nel definire per la prima volta in termini compiuti ed inequivocabili il patrimonio culturale in quanto oggetto di un diritto umano. In altre parole, esiste un diritto umano al patrimonio culturale.
In questa sezione delle FAQ si spiegheranno a seguire le nozioni di patrimonio culturale (Faq 4), patrimonio culturale europeo (Faq 5), e il principio del diritto al patrimonio (Faq 8). Alla nozione di comunità patrimoniale, come alle pratiche operanti al riguardo, sarà dedicata interamente la parte terza.
Il Consiglio d’Europa (CoE) e’ l’organizzazione internazionale governativa fondata il 5 maggio 1949 a Strasburgo che include oggi 47 Stati membri distribuiti nell’area geografica europea, ampiamente intesa, (coinvolgendo oltre 800 milione di abitanti) e di cui sono parte i 27 Stati dell’Unione Europea. Partecipano ai lavori del CoE con lo stato di osservatori anche Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti.
Statutariamente il CoE è chiamato a promuovere il rispetto e l’attuazione delle misure che garantiscano i diritti umani, lo stato di diritto e la presenza di assetti democratici all’interno degli Stati membri. Nello specifico, esso promuove il contrasto alla discriminazione e al razzismo, a trattamenti disumani e degradanti e alla tortura, ai discorsi su e di odio in internet e social media, promuove la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione, l’uguaglianza e la protezione delle minoranze, dei diritti dei bambini, l’uguaglianza di genere, l’educazione ai diritti umani e alla democrazia, partecipa alla osservazione elettorale internazionale, promuove la difesa delle diversità culturali. Il Consiglio d’Europa aiuta gli Stati membri a combattere la corruzione e il terrorismo e a intraprendere le riforme giudiziarie necessarie. Il suo gruppo di esperti di diritto costituzionale, conosciuto come la Commissione di Venezia, offre consulenza legale ai paesi di tutto il mondo.
Inizia oggi la pubblicazione sul Sito di Faro Venezia di una serie di Domande Frequenti (FAQ) sulla Convenzione di Faro, la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
Avvertiano la necessità di questo impegno perché la Convenzione è scritta in un linguaggio semplice e chiaro,ma i concetti che propone sono invece complessi e rischiano di essere travisati facilmente.
Pubblicheremo le FAQ per gradi per dare il tempo a tutti di leggerle con comodo. Alla loro stesura si deve al lavoro dei soci di faro Venezia, coordinati da Lauso Zagato e Simona Pinton, i due esperti giuristi che da sempre sotengono con forza la Convenzione e meglio di altri ne sanno cogliere le novità e le difficoltà interpretative.
Tutte le FAQ sono diffuse con la licenza Creative Commons qui sotto specificata Licenza d’uso Creative Commons Italia Attribuzione – Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-ND 4. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.it