Il Piano di Azione per la Convenzione di Faro

Da pochi giorni il Consiglio d’Europa, sede italaina, ha diffuso una nuova brochure che riassume il Piano di Azione per la diffusione della conoscenza e la messa in opera della Convenzione di Faro.

Questa pubblicazione segue la recente ratifica (dal 24/10/2020) della Convenzione che ora è legge dello stato Italiano. La ratifica è stata un notevole stimolo per le molte Comunità patrimoniali italiane che si sono attivate con nuove iniziative di ogni genere.

Queste sono le priorità della Convenzione

Queste sono le azioni previste per attuare le priorità

Qui potete vedere e scaricare la brochure completa

FAQ 1.13 – E’ vero che la Convenzione di Faro può renderci sudditi delle religioni? E’ una resa di fronte a religioni provenienti dall’esterno?

I diritti culturali e di conseguenza il diritto al patrimonio culturale formano con l’insieme dei diritti umani fondamentali un insieme indissociabile, interdipendente, intimamente legato quanto inalienabile per garantire le libertà e la dignità delle persone.

I diritti culturali non possono, in quanto diritti umani, essere invocati, né politicamente né giuridicamente, per limitare l’applicazione degli altri diritti fondamentali. Al contrario, garantiscono che la diversità culturale non venga utilizzata per mettere in discussione l’universalità e che, al contrario, l’universalità non serva da pretesto per reprimere la diversità. I diritti culturali si fondano sul rispetto della diversità culturale e su quello dei valori universali.

La convenzione è un quadro che non permette il relativismo culturale, il separatismo o di renderci suddetti di una cultura qualsiasi come dicono gli avversari della Convenzione.

FAQ 1.12 – Che cosa si intende per patrimonio dissonante?

In termini generali, per patrimonio dissonante, o controverso, si intende un oggetto patrimoniale che può dare origine a interpretazioni conflittuali o comunque in contrasto tra loro, da parte di gruppi socio-culturali (gruppi) diversi o dallo stesso gruppo che cambia idea nel corso del tempo oppure ancora da gruppi che dispongono di livelli di di potere diversi. Un tipico esempio di patrimonio dissonante sono le opere architettoniche lasciate dalla dittature quando le società diventano democratiche.

Il fatto che si tratti di una espressione inconsueta, o forse ambigua, ci induce ad offrire un suo approfondimento. Per patrimonio dissonante, o controverso, si intende un oggetto patrimoniale che può dare origine a interpretazioni conflittuali – o comunque in contrasto tra loro – da parte di gruppi socio-culturali (gruppi) diversi o dallo stesso gruppo che cambia idea nel corso del tempo. La dissonanza può essere sincronica, diacronica o di potere.

  • É sincronica quando si manifesta nello stesso momento tra gruppi diversi.
  • É diacronica quando lo stesso gruppo cambia idea nei confronti di uno stesso oggetto patrimoniale.
  • É di potere quando sono discordi su chi ha il diritto di includere o escludere qualcosa dal da una lista di oggetti patrimoniali oppure – in senso più radicale – quando in contrasto riguarda il diritto di decidere se una cosa è patrimonio” oppure no.

Una dissonanza sincronica avviene, ad esempio, in Italia per i numerosi lasciti dell’architettura di epoca fascista che stimolano interpretazioni molto diverse a seconda dell’orientamento politico di chi li osserva. Un altro esempio sono le statue di personaggi storici famosi che assumono significati diversi per gruppi diversi. Così le statue di Cristoforo Colombo negli usa possono essere ammirate, ma anche attaccate e distrutte perché Colombo può essere ammirato in quanto scopritore dell’ America, ma attaccato in quanto “iniziatore” del genocidio dei nativi americani. Va notato che Colombo non fu personalmente responsabile di alcun genocidio, ma può essere comunque attaccato in base alle convinzioni esistenti, anche se false. Il concetto stesso di “scoperta” è controverso in quanto rivela un pensare eurocentrico e, più o meno consapevolmente, colonialista.

La “costruzione” del patrimonio

Si tratta quindi di capire come i significati vengono “costruiti” e guidano le azioni individuali e collettive. Il patrimonio controverso può essere prezioso nelle attività educative che intendono sviluppare autonomia e consapevolezza critica nelle persone. In particolare si dimostra in questi casi come le “cose” in loro stesse non abbiano alcun significato “incorporato” perché i significati sono costruzioni sociali che cambiano nel tempo, a seconda dei diversi gruppi sociali e del potere che esprimono. Il patrimonio è un concetto in perenne divenire e va considerato come un processo sociale e storico.

Tutte le rivoluzioni sono culturali

La dissonanza diacronica si vede molto bene nel caso di importanti rivoluzioni politiche che sono sempre anche culturali. Tutti i rivoluzionari sentono il bisogno di distruggere i simboli del regime passato, distruggere beni archeologici, riscrivere i testi di storia, e sviluppare narrazioni identitarie del tutto nuove. Nei casi più radicali si assiste anche a tentativi di costruire “l’uomo nuovo” e questo può comportare – oltre alla distruzione dei lasciti fisici del passato – anche uccisioni di massa degli degli uomini “vecchi”. Questo è avvenuto i Cina durante la rivoluzione culturale. Forse è utile ricordare che la rivoluzione culturale cinese prese lo spunto iniziale proprio da un patrimonio dissonante e cioè le diverse interpretazioni che vennero date per la rappresentazione di un dramma storico rappresentato nel 1965, La destituzione di Hai Rui . Esistevano ovviamente motivi ben più profondi di tensione nella Cina di allora, ma quello che poteva sembrare un banale dibattito sul teatro funzionò come trigger – grilletto o evento scatenante, che mise in luce le diverse concezioni della società che stavano maturando.

Dissonanza come potere di inclusione ed esclusione

La dissonanza si manifesta anche come potere di includere qualcosa in una lista di “patrimoni” e che cosa esludere. Per esempio nella cittadina belga di Aalst si celebra un famoso carnevale che dura tre giorni. Per decisione Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 12 (Bogotá, 2019) il carnevale di Aalst è stato escluso dalla lista UNESCO dei patrimoni intangibili dell’umanità a causa delle sue continue espressioni di antisemitismo, espressioni offensive, celebrazioni del nazismo e altre rappresentazioni che stimolano odio e conflitti tra le diverse comunità culturali (https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/12). L’evento è stato escluso in quanto due volte dissonante. La prima perché alimenta conflitti tra diversi gruppi sociali invece che favorire il dialogo; la seconda perché “incoraggia gli stereotipi, deride alcuni gruppi e insulta i ricordi di dolorose esperienze storiche tra cui genocidio, schiavitù e segregazione razziale”.

É facile concordare con i motivi di questa esclusione, tuttavia in questo modo si rischia di perdere anche l’occasione di capire come mai in una pacifica e laboriosa cittadina nel cuore dell’Europa covi sotto la cenere delle buone maniere simili nuclei di aggressività, violenza e nostalgie del nazismo. Si tratta di motivazioni di esclusione chiarissime, ma va notato che non per questo il carnevale cessa di essere “patrimonio” della comunità locale, che infatti continua a celebrarlo anche senza il riconoscimento UNESCO. Un altra cosa da notare è che nel concetto di carnevale è originariamente compreso quello di trasgressione delle regole, sfrenatezza, assenza di limiti, sovversione. Se questa “scandalosa” libertà viene meno, il carnevale si trasforma in una simpatica festicciola di paese, una attrazione turistica o persino una pratica educativa; cioè nell’esatto contrario della sua natura originaria. In questo modo una pratica di preservazione e valorizzazione (la lista UNESCO) diviene una pratica trasformativa e anche distruttiva di un patrimonio, sia pure con ottime motivazioni.

Dissonanza sul potere di definizione

Una forma più radicale di dissonanza che riguarda il potere consiste nel potere di decidere che cosa è “patrimonio” e che cosa non lo è (non solo quandi di includerlo o escluderlo da una lista. Da questo punto di vista la Convenzione di Faro rivoluzionaria perché attribuisce un ruolo rilevate alla cittadinanza attiva organizzata in forma di Comunità Patrimoniali. In ultima analisi per la Convenzione sono le persone che attribuiscono valore culturale ad una “cosa” piuttosto che ad un’altra e quindi questo potere decisionale si sposta almeno in parte dallo stato ai cittadini.

Per esempio il cosiddetto patrimonio galleggiante, cioè l’insieme delle imbarcazioni storiche presenti nel nostro paese sono “patrimonio” o sono semplicemente vecchie barche da rottamare? Chi decide questo? É già successo più volte che organi della nostra amministrazione pubblica abbiano rifiutato qualunque forma di tutele perché i politici o i funzionari preposti alla decisioni abbiano rifiutato lo status di “patrimonio” a questo tipo di oggetti storici relegando al ruolo di semplici “cose” prive di significato. In questo modo abbiamo perso, ad esempio, il veliero Giorgio Cini che è stato venduto alla Francia per essere da lei immediatamente dichiarato bene inalienabile gestito con la massima cura. Per altri versi ci si può chiedere se ci siano siano limiti, ovvero se qualunque cosa possa essere percepita come patrimonio da parte di qualcuno. Teoricamente si, ma così potremmo trovarci come patrimonio una lista infinita di ricette di cucina regionale con dispute accanite su quale è più tradizionale di un’altra.

Ci sono quindi due rischi opposti: escludere troppo, tipico degli approcci istituzionali, e includere troppo, tipico degli approcci “dal basso”. Questo problema per il momento rimane aperto e probabilmente troverà nel tempo soluzioni negoziate.

Dissonanza come educazione al patrimonio

La convenzione assegna una particolare importanza ai processi di trasmissione del patrimonio alle generazioni future, ma che cosa trasmettiamo esattamente? Finché si tratta di oggetti fisici, come una architettura, non ci sono dubbi: ne assicuriamo la manutenzione e in questo modo si trasmette l’oggetto fisico. Ma abbiamo visto che il “patrimonio” è sempre un insieme di significati e cioè un costrutto culturale e che spesso questi significati sono dissonanti o controversi. Succede poi, anche troppo spesso, che il costrutto ”patrimonio culturale” alimenti conflitti identitari che sfociano in aperta violenza, razzismo e persecuzioni. Di certo non è questo lo scopo della cura del patrimonio, ma come possiamo evitare queste derive? Qui entra in gioco l’educazione al patrimonio e si apre un campo di azione molto vasto, di eccezionale importanza, ma ancora poco esplorato probabilmente perché richiede competenze di tipo pedagogico non banali e non sempre facilmente reperibili tra i volontari o i professionisti di altri settori. Diciamo allora che tutti vari casi di dissonanza si prestano molto bene come occasioni di apprendimento del pensiero critico ed aperto. Si supera così la concezione ingenua dell’insegnamento come semplice trasmissione di contenuti da chi sa a chi non sa, per stimolare la consapevolezza dai saperi come costruzione sociale variabile e negoziabile. Questo approccio permette al società aperte e democratica di “incorporare” nella loro storia anche costrutti patrimoniali fortemente dissonanti senza percepirli come minacciosi e quindi anche senza sentire il bisogno di distruggerli o demonizzarli. Questo tipo di pedagogia è precisamente ciò che distingue le società dittatoriali da quelle democratiche. Il valore delle seconde è fortemente sostenuto dalla Convenzione di Faro che – in questo – fa una scelta di campo chiara e non negoziabile. Un buon esempio di uso educativo del patrimonio dissonante si trova nel progetto ATRIUM.

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Testo da citare:
Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
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FAQ 1.11 – Dove nasce la particolare avversione identitaria verso la Convenzione di Faro?

Sgombrato il campo dal disagio dei professionisti (v. risposta n. 9), si avverte l’esistenza anche di un disagio identitario verso la Convenzione. Questo è il secondo motivo di avversione verso la Convenzione di faro, legato a quello che si sostiene essere il suo relativismo culturale, e che definiamo come “avversione identitaria”. Secondo alcuni la Convenzione: promuove una idea di dialogo tra culture diverse generico e poco incisivo che sembra insufficiente per intervenire nel caso di contrasti molto forti . Mancano anche i concetti di intercultura e transcultura.

L’attenzione ai territori e ai luoghi, alle tradizioni e alle specificità, può sfociare, se non controllata e opportunamente mediata, in localismo, in campanilismo, sollecitando chiusure e contrapposizioni, non senza fraintendimenti del concetto di identità, da anni di gran moda e spesso trasformato in un’arma identitaria usata per colpire ogni forma di alterità .

Su questa strada, si arrivare a sostenere che la Convenzione di Faro rischia di diventare succubi di altre culture e in particolare dell’Islam. (data la gravità, questa affermazione sarà oggetto di una risposta separata)

A parte il manto ideologico, si tratta a nostro giudizio di motivazioni fondate sulla incomprensione, talora sulla paura, dello svilupparsi libero di comunità patrimoniali. Tale motivazione identitaria, che si avvale nell’Europa occidentale odierna di motivazioni religiose, sorrette da ragionamenti politici sovranisti, si fonda su di un equivoco fondato sulla non lettura del testo. E sufficiente soffermarsi sull’art. 3 e meditare sul suo contenuto: si è visto che questo sottintende una nozione forte di identità europea, non una nozione debole: una Europa che riconosce i limiti e gli orrori dei fanatismi passati e si impegna nella creazione di spazio per un crogiuolo di reti identificanti, nei limiti però del rispetto dei diritti umani in genere, e in particolare del diritto degli altri a scegliere i propri percorsi di patrimonializzazione.

D’altro canto, nella pratica, come ora si vedrà, le comunità patrimoniali hanno già dovuto affrontare il tema del patrimonio dissonante (FAQ 12).

FAQ 1.10 – E’ vero che la Convenzione di Faro è priva di efficacia pratica?

Tra chi si occupa della CF, che siano organi politici, studiosi o figure professionali con competenze diverse sul patrimonio culturale, è diffusa la convinzione che la CF “al di là dell’impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impon[ga] specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure in esso previste” [v. Servizio Studi e Servizio delle Commissioni del Senato, Nota breve a cura di G. Polverieri, Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 (A.S. 2795), n. 165, maggio 2017].

In primo luogo, va distinto uno Stato firmatario da quello ratificante, essendo solo il secondo divenuto parte della Convenzione e con ciò chiamato a tradurre negli ordinamenti interni le disposizioni dettate dalla Convenzione. Anche per lo Stato solo firmatario già alla firma di un trattato internazionale seguono comunque alcuni effetti giuridici coerenti con il principio generale di diritto sulla conservazione dei valori. Lo Stato che ha apposto la firma può infatti anche decidere successivamente di non ratificare il trattato, ma non può rifuggire dal significato dell’atto compiuto, vale a dire di averne autenticato il testo e quindi il suo contenuto. E l’art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati pone in capo allo Stato firmatario l’obbligo di comportarsi in buona fede, in particolare astenendosi da atti che tanto sul piano interno quanto sul piano internazionale possano pregiudicare l’oggetto e lo scopo del trattato.

In secondo luogo, la flessibilità per gli Stati che discende dalla libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure previste in una Convenzione quadro, va ribadito, non caratterizza la natura giuridica degli impegni assunti, ma incide sulla fase di attuazione – ovvero la libertà di scelta dei tempi e dei modi – di realizzazione degli obblighi relativi che gli Stati assumono mediante la ratifica di convenzioni con una simile anima. Il lato oscuro del carattere flessibile di uno strumento convenzionale è ovviamente il rischio della inosservanza, da parte degli Stati che vi hanno aderito, degli impegni assunti con la ratifica, anche se questo è un rischio proprio di ogni accordo internazionale non supportato da un meccanismo di controllo (giurisdizionale e/o quasi-giurisdizionale) effettivo ed efficace.

Nel caso specifico, poi, la CF è una Convenzione-quadro atipica, diremmo una Convenzione quadro mista, perché a fianco d’una maggior parte di obblighi di risultato quelli rispetto ai quali opera la libertà di decidere i tempi e i mezzi di attuazione – essa pone alcuni obblighi di condotta (quindi più puntuali) per gli Stati ratificanti.

Si tratta anzitutto dell’obbligo degli Stati di assicurare che, nel contesto specifico del proprio ordinamento giuridico, “esistano le disposizioni legislative per l’esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell’articolo 4”[art. 5(c)] della Convenzione.

In secondo luogo, gli obblighi più puntuali riguardano gli impegni delle Parti della Convenzione in tema di controllo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della CF. Con la ratifica infatti parte il monitoraggio da parte di un comitato apposito nominato dal Comitato dei ministri del CoE (l’attuale Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape) sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti il patrimonio culturale attuate in Italia, che devono mantenersi coerenti con i principi stabiliti dalla CF. Gli Stati contraenti, inoltre, sono chiamati a promuovere attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppare reti per la cooperazione regionale al fine di attuare lo scopo e l’oggetto della Convenzione.

Ritornando alla previsione convenzionale dell’art.5(c), è doveroso chiedersi se essa definisca un diritto al patrimonio culturale con carattere giustiziabile, ossia la cui violazione possa essere fatta valere dinanzi a organi giurisdizionali. Una risposta inequivocabilmente negativa, ahimè, la detta l’art. 6(c) della CF ai sensi del quale “Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da: … (c) creare diritti azionabili”.

Allora: se il diritto al patrimonio culturale significa affidare ai singoli e alle collettività (comunità patrimoniali, ma non solo) un “nuovo ruolo nelle attività di [sua] conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione”, che fare nel caso, per esempio, di messa all’asta da parte dello Stato di bene demaniale a favore di un offerente (probabilmente interessato solo a costruire un supermercato), laddove quel patrimonio immobile per anni è stato protetto e valorizzato da comunità patrimoniali locali? Ancora, se come detto (v. Nota breve sopra citata) la CF definisce gli obiettivi generali e “suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari (rectius ratificanti), in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale”, la vendita di beni demaniali con valore di patrimonio culturale non rappresenta una condotta contraria all’impegno degli Stati di considerare i cittadini “non solo destinatari, ma attori della gestione del patrimonio culturale”?

Rimane così il problema “drammatico” della effettiva disponibilità di strumenti di protezione a fronte di queste violazioni. E se, come detto, il ricorso in giudizio è comunque escluso normativamente, non vanno sottovalutati altri strumenti legati alla sanzione sociale e a meccanismi di “denuncia”: magari innanzi a Commissioni appositamente istituite dallo Stato, o al già esistente coordinatore HEREIN esistente a livello di MiBACT, oltre che innanzi al Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, i.e. il Comitato di Monitoraggio del CoE ex art. 16 della CF.

Sugli spazi che a livello di ordinamento interno la legge che ordina l’esecuzione della Convenzione di Faro apre, si tornerà nell’ambito delle risposte della parte seconda delle FAQ.

FAQ 1.9 – Quali sono i principali motivi di avversione verso la Convenzione?

Ben prima che si palesassero motivi di dissenso politico, si è notata, in Italia come in altri paesi europei, una avversione sorda verso la Convenzione e il suo significato, in ambienti legati al patrimonio culturale nell’accezione tradizionale, elitaria, ma non solo. E’ evidente che la chiusura degli steccati, orizzontali come verticali, e più in generale l’approccio bottom-up promosso dalla CF, crea problemi e può dare fastidio. A questi si aggiunge la generale antipatia di cui i diritti culturali godono presso molta parte degli studiosi e delle entità che si occupano di diritti umani: ciò a causa del loro “relativismo”, e del fatto che si tratta di diritti (non solo, ma sempre anche) collettivi. Ciò è in conflitto con l’antico quanto errato dogma del carattere necessariamente individuale dei diritti umani. Di qua quindi un malessere diffuso, che trova alla fine la sua espressione più ampia – anche perché cela i motivi reali di antipatia – nel fatto che la Convenzione sarebbe priva di effetti pratici. Affermazioni ricorrenti sono:

(la Convenzione) ….“Rischia di rimanere una dichiarazione di principi astratti che non garantisce alcun diritto reale alle comunità patrimoniali e non ostacola l’abbandono, gli usi impropri o la distruzione del patrimonio da parte dei proprietari, pubblici o privati che siano”.

Non è abbastanza operativa. Rischia di rimanere una dichiarazione di principi astratti che non garantisce alcun diritto reale alle comunità patrimoniali e non ostacola l’abbandono, gli usi impropri o la distruzione del patrimonio da parte dei proprietari, pubblici o privati che siano.

La formulazione di patrimonio culturale è talmente estesa che nel concetto di eredità culturale è compreso tutto e il contrario di tutto. Come esercitare realmente le funzioni di tutela e valorizzazione e gestione davanti a una definizione così estesa?

La partecipazione alle azioni di cura, valorizzazione, ecc.. da parte delle Comunità Patrimoniali e fortemente è auspicata, ma non c’è alcun modo preciso per metterla in pratica. Le CP potrebbero ‘patrimonializzare’ praticamente ogni cosa.

Si tratta di affermazioni che si rincorrono e in parte si sovrappongono, e la cui origine appare legata, come si accennava, alla struttura verticistica, specialistica e autoritaria del sistema di gestione del patrimonio culturale che ha sempre caratterizzato il nostro paese. Questo apparato gestionale appare destinato ad ostacolare il nuovo protagonismo della società civile che la Convezione favorisce (in ogni caso, rimandiamo alla risposta n. 12).

FAQ 1.8 – Cosa significa dire che il patrimonio culturale è oggetto di un diritto umano, e quale?

Il diritto al patrimonio culturale è inerente al (cioè fa parte del) diritto di partecipare alla vita culturale, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (art. 27), adottata dalla Assemblea Generale (AG) dell Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; e dal Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali (art. 15 par. 1 a), adottato dalla AG nel 1966 (anche se entrato in vigore a livello internazionale solo 10 anni più tardi).

Il diritto in oggetto rappresenta dunque una qualificazione ulteriore ed un arricchimento della nozione di diritti culturali. Ciò ha possibili conseguenze pratiche: mentre cultura è, ed è destinata a rimanere, nozione assai astratta e cangiante, il diritto al patrimonio nel senso indicato dall’art. 1 della Convenzione di Faro richiama una nozione ad un tempo ampia, ma ad un tempo sufficientemente determinata.

Va ricordato tuttavia che se abbracciare, conservare, reinterpretare, vivificare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale, materiale immateriale e digitale, sono oggetto di un diritto, la salvaguardia è anche un dovere affidato a tutti e ciascuno.

FAQ 1.7- E’ possibile stabilire una relazione con le Convenzioni UNESCO (e quali) sulla protezione del patrimonio?

Le Convenzioni UNESCO con cui si può cercare la relazione sono la Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale e naturale mondiale, e soprattutto la Convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile.

Per la prima il rapporto sembrerebbe non esistere né sul piano orizzontale (la Convenzione UNESCO si occupa solo di patrimonio culturale immobile), né tantomeno su quello verticale, dal momento che la Convenzione UNESCO si riferisce solo al patrimonio di speciale (outstanding) valore. Tuttavia dagli anni ’90 la Convenzione prevede anche la categoria dei paesaggi culturali, e questo crea in certa misura forme di intreccio comprendendo la CF tutti gli aspetti ambientali derivanti dall’interazione “tra le persone e i luoghi”.

Più complesso e articolato è il rapporto tra CF e Convenzione del 2003; questo confronto richiede il confronto, per un verso, tra due nozioni di comunità non coincidenti ( e quindi se ne parlerà nella parte terza) per altro verso, per quanto riguarda l’oggetto, la CF utilizza l’espressione “risorse” che è affatto assente dalla Convenzione UNESCO del 2003 e che significa anche una certa attenzione verso i profili economici. Un elemento di vicinanza tra la CF e la Convenzione del 2003 consiste invece nel fatto che le espressioni culturali intangibili comprendono spesso anche oggetti materiali, e quindi il campo di applicazione oggettivo delle due è molto più vicino di quanto avvenga nel caso del raffronto tra CF e Convenzione del 1972.

FAQ 1.6 – Patrimonio culturale o eredità culturale?

La traduzione italiana dell’espressione inglese cultural heritage, e dunque anche di heritage community, è questione ancora dibattuta: ne siamo consapevoli.

Già con la firma della CF da parte dell’Italia, il problema della scelta della traduzione italiana per le espressioni cultural heritage / heritage community si è posta con evidenza alla luce del rischio di contrasto con la nozione di patrimonio culturale fornito del Codice dei beni culturali. Ciò aveva indotto, in una traduzione italiana peraltro ufficiosa, ad usare le espressioni eredità culturale, comunità di eredità.

In realtà, a nostro avviso, avendo anche il polso delle comunità e dei gruppi che lavorano nella applicazione concreta della Convenzione, appare preferibile fare ricorso alle espressioni patrimonio culturale / comunità patrimoniale.

Dal punto di vista del merito, una tale scelta non lascerebbe adito a contestazioni di sorta. Infatti: è la scelta del termine di patrimonio che meglio valorizza, rispetto ad eredità, il carattere vivente dell’insieme di risorse culturali tangibili, intangibili, e naturali, cui si riferisce. Dette risorse sono originariamente ereditate, ma nell’ identificarle, custodirle, rivitalizzarle e trasmetterle alle generazioni future esse acquistano una dimensione vitale e vivente che il termine patrimonio riesce meglio ad indicare – come dire una dinamicità rispetto a una staticità – che se vogliamo…… riflette la prospettiva salvaguardia e valorizzazione versus conservazione.

D’altro canto, la versione francese ufficiale del testo della Convenzione sceglie le espressioni patrimoine culturel / communauté patrimoniale.

Da ultimo, e comunque con altrettanta importanza, risulta evidente come l’asserito contrasto con la nozione di patrimonio culturale contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) sia apparente. Invero l’art. 2(1) del Codice stesso dichiara come il patrimonio culturale sia costituito “dai beni culturali e dai beni paesaggistici”, comprendendo dunque al proprio interno patrimonio culturale materiale, sia mobile che immobile, e patrimonio paesaggistico. Il successivo art. 7 bis (introdotto nel 2007) inserisce poi “le espressioni di identità culturale collettiva rappresentate da testimonianze materiali”.

Ancora, la Legge n. 167 del 27 settembre 2007, che contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII Conferenza generale dell’UNESCO, usa nella sua stessa rubrica e all’art. 1, l’espressione “patrimonio culturale immateriale”.

Indi, a nostro avviso, la nozione di cultural heritage – comprensiva delle risorse ed espressioni sia tangibili che intangibili (materiali e immateriali) e naturali – introdotta dalla Convenzione quadro di Faro ben si presta ad essere tradotta in italiano con l’espressione patrimonio culturale.

Per i motivi sopra esposti, tale scelta appare senz’altro preferibile alle alternative via via propostesi all’attenzione.

Ad ogni modo, la tensione nella scelta fra l’una o l’altra delle due espressioni sembra definitivamente risolta a favore di ‘patrimonio culturale’ essendo questa la espressione contenuta nella stessa Legge italiana 1 ottobre 2020, n. 133 sulla Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU). n. 263 del 23-10-2020.

FAQ 1.5 – Cosa si intende per patrimonio culturale europeo?

Si intende il patrimonio comune dell’Europa: cioè da un lato tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione, creatività, nonché “gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto” (art. 3 della Convenzione).

Aspetto chiave è la nozione di “fonte condivisa” (shared source) qualificata dalla condizione del rispetto per i diritti umani e la democrazia. La Convenzione è dunque qualificata da una idea forte di identità europea, fondata sul patrimonio sedimentato di democrazia, sulla capacità delle istituzioni di garantire i diritti fondamentali dei cittadini.


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Testo da citare:
Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
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FAQ 1.4 – Cos’è il patrimonio culturale secondo la Convenzione di Faro?

La definizione è data dall’art. 2 lett. a) della Convenzione. Si tratta di un…

“insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano (meglio: gruppi di persone identificano), indipendentemente da chi ne abbia la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel tempo fra le persone ei luoghi”.

Quindi ecco il primo aspetto: il patrimonio culturale di cui parla questa Convenzione è, in potenza, qualsiasi oggetto materiale o ed espressione culturale. Viene meno la distinzione orizzontale tra patrimonio materiale ed immateriale, e all’interno del primo tra beni mobili ed immobili; a livello verticale cessa ogni diversità di trattamento fondata sul valore, economico o altro, del patrimonio. Vengono meno, ai fini dell’applicazione di questa Convenzione, i regimi giuridici differenziati vigenti a livello nazionale così come internazionale, in virtù delle varie Convenzioni UNESCO. Soprattutto, “patrimonio culturale” torna ad essere concetto unitario. Si tratta della definizione più ampia di patrimonio culturale mai formulata in uno strumento giuridico internazionale, che comprende ora anche il patrimonio digitale.

Unica condizione richiesta perché si tratti di patrimonio culturale è che tale “insieme di risorse” sia individuata dai gruppi di persone interessate quale espressione dei loro “valori, credenze, conoscenze e tradizioni”. . Il passaggio è di centrale importanza: sta a significare che la componente soggettiva (pluralità, gruppi di persone) governa la componente oggettiva (il patrimonio culturale in sé); di più, all’interno della stessa componente soggettiva, i profili più propriamente sociali, comunitari (valori e credenze dei gruppi sociali interessati) sono sapientemente collocati davanti, prevalgono insomma su quelli oggettivi e misurabili (conoscenze e tradizioni). Quando parliamo di profili soggettivi non ci riferiamo a singoli individui ma ad insiemi, gruppi di persone, come dimostra l’uso del termine people (invece che individuals, o altro) nel testo inglese. Stiamo parlando di un patrimonio oggetto sempre di diritti non solo individuali ma (anche) collettivi.

E’ quanto ci consente di definire beni (ed espressioni) culturali non più solamente “cose” ma anche e soprattutto costrutti sociali, cioè significati che le persone attribuiscono alle cose, agli ambienti e alle relazioni con essi.

La conoscenza e l’utilizzo del patrimonio culturale rientrano d’altro canto nel diritto dell’individuo a goderne i benefici, migliorando la propria qualità di vita, svolgendo un ruolo attivo, promuovendone la valorizzazione ulteriore e mantenendo così il bene per le generazioni future.

Esprimendosi in altri termini: la Convenzione afferma il diritto e la necessità della partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di patrimonializzazione: dalla definizione di che cosa è patrimonio alle azioni necessarie per tutelarlo e valorizzarlo.


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Testo da citare:
Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
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FAQ 1.3 – A che cosa serve una convenzione quadro del Consiglio d’Europa?

La Convenzione di Faro intende costituire una nuova base teorica per gli strumenti giuridici del CoE già adottati in relazione a specifici profili del patrimonio culturale. La Convenzione origina infatti dal desiderio del Comitato dei Ministri di dotarsi d’una cornice di riferimento per politiche culturali che offrano un rinvigorito paradigma di patrimonio culturale, con ricadute in materia di diritti e responsabilità del cittadino e delle comunità, ma anche nell’interesse di riconoscere il ruolo del patrimonio stesso per lo sviluppo umano, la qualità della vita delle società; e per la realizzazione di una effettiva crescita sostenibile ispirata alla diversità culturale e alla creatività contemporanea.

Promuovendo tuttavia un approccio innovativo, e fors’anche rivoluzionario per i diversi aspetti che saranno precisati di seguito, lo strumento giuridico scelto dagli Stati è stato quello della Convenzione-quadro ovvero di un trattato che detta linee di indirizzo e obiettivi generali da raggiungere lasciando agli Stati ratificanti maggiore libertà circa le misure di intervento, e così anche, in particolare, in ordine alla promozione di un processo partecipativo per la valorizzazione del patrimonio culturale.

E’ in questa natura di accordo-quadro della Convenzione che va forse riconosciuto un ulteriore valore, e non invece la sua grande debolezza. Se agli Stati viene lasciata un’ampia libertà di scelta sui tempi, i modi e il tipo di misure (legislative, amministrative e politiche) da adottare per il raggiungimento degli obiettivi indicati, significa progressività nella loro realizzazione, ma non assenza di obblighi vincolanti in loro capo. Si tratta certamente di alcuni obblighi di risultato di cui si darà conto a breve. In altre parole, la natura di accordo-quadro permette a ciascuna delle Parti un raggio di azione normativa più flessibile e rispettosa delle specificità nazionali nell’adempimento di obblighi di risultato imposti.

E’ in tal modo che agli Stati viene consentito di accogliere e affrontare in maniera più agile le sfide socio-politiche attuali, a livello nazionale e in prospettiva europea, ma comunque partecipando a meccanismi di collaborazione inter-statale, ma soprattutto in dialogo con le basi sociali, per la salvaguardia del patrimonio culturale.


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Testo da citare:
Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
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FAQ 1.2 – Quali sono gli specifici tratti innovativi della Convenzione di Faro che la rendono unica?

Anche se i tratti sono molteplici, due appaiono predominanti: Il primo è costituito dalla presenza al suo interno di alcune nozioni affatto nuove, caratterizzanti. Due di queste riguardano l’oggetto della Convenzione: patrimonio culturale (art. 2 a) e patrimonio culturale europeo (art. 3). La terza (art. 2b) è quella di comunità patrimoniale, e riguarda il campo di applicazione soggettivo della Convenzione: oltre che agli Stati parte infatti, essa offre un particolare ruolo a soggetti, interni come transnazionali, definiti appunto comunità patrimoniali. Il secondo tratto innovativo consiste nel definire per la prima volta in termini compiuti ed inequivocabili il patrimonio culturale in quanto oggetto di un diritto umano. In altre parole, esiste un diritto umano al patrimonio culturale.

In questa sezione delle FAQ si spiegheranno a seguire le nozioni di patrimonio culturale (Faq 4), patrimonio culturale europeo (Faq 5), e il principio del diritto al patrimonio (Faq 8). Alla nozione di comunità patrimoniale, come alle pratiche operanti al riguardo, sarà dedicata interamente la parte terza.


Indice completo delle FAQ sulla Convenzione di Faro
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Testo e link da citare:
“Testo redatto a cura dell’ Associazione Faro Venezia
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FAQ 1.1 – Cos’è il Consiglio d’Europa?

Il Consiglio d’Europa (CoE) e’ l’organizzazione internazionale governativa fondata il 5 maggio 1949 a Strasburgo che include oggi 47 Stati membri distribuiti nell’area geografica europea, ampiamente intesa, (coinvolgendo oltre 800 milione di abitanti) e di cui sono parte i 27 Stati dell’Unione Europea. Partecipano ai lavori del CoE con lo stato di osservatori anche Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti.

Statutariamente il CoE è chiamato a promuovere il rispetto e l’attuazione delle misure che garantiscano i diritti umani, lo stato di diritto e la presenza di assetti democratici all’interno degli Stati membri. Nello specifico, esso promuove il contrasto alla discriminazione e al razzismo, a trattamenti disumani e degradanti e alla tortura, ai discorsi su e di odio in internet e social media, promuove la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione, l’uguaglianza e la protezione delle minoranze, dei diritti dei bambini, l’uguaglianza di genere, l’educazione ai diritti umani e alla democrazia, partecipa alla osservazione elettorale internazionale, promuove la difesa delle diversità culturali. Il Consiglio d’Europa aiuta gli Stati membri a combattere la corruzione e il terrorismo e a intraprendere le riforme giudiziarie necessarie. Il suo gruppo di esperti di diritto costituzionale, conosciuto come la Commissione di Venezia, offre consulenza legale ai paesi di tutto il mondo.

L’Organizzazione persegue questi obiettivi mediante, tra l’altro, l’adozione di trattati internazionali rispetto ai quali gli Stati ratificanti si impegnano a tradurre in legislazioni e regolamentazioni interne gli obblighi che da quei trattati discendono. Tra le prime e forse più conosciute Convenzioni vi è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la cui osservanza sul piano giurisdizionale è assicurata dalla Corte europea dei diritti umani. Ma già nel 1954, con la adozione della Convenzione culturale europea, il CoE si è attivato in materia culturale, mediante una azione di natura eminentemente programmatica e di accompagnamento delle azioni dei Paesi membri, per poi articolarsi nel tempo attraverso l’elaborazione di politiche d’indirizzo e l’adozione di convenzioni internazionali piu’ specifiche. Allo stato le Convenzioni in materia culturale, oltre quella ora indicata, sono 7:Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (adottata nel 1963, riveduta nel 1992);Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (1985);Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa (1985);Convenzione europea sul Paesaggio (2000);Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001);Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società(2005);Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali(2017, non ancora entrata in vigore sul piano internazionale).


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Domande Frequenti sulla Convenzione di Faro

Inizia oggi la pubblicazione sul Sito di Faro Venezia di una serie di Domande Frequenti (FAQ) sulla Convenzione di Faro, la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

Avvertiano la necessità di questo impegno perché la Convenzione è scritta in un linguaggio semplice e chiaro,ma i concetti che propone sono invece complessi e rischiano di essere travisati facilmente.

Pubblicheremo le FAQ per gradi per dare il tempo a tutti di leggerle con comodo.
Alla loro stesura si deve al lavoro dei soci di faro Venezia, coordinati da Lauso Zagato e Simona Pinton, i due esperti giuristi che da sempre sotengono con forza la Convenzione e meglio di altri ne sanno cogliere le novità e le difficoltà interpretative.


Indice completo delle FAQ sulla Convenzione di Faro
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Tutte le FAQ sono diffuse con la licenza Creative Commons qui sotto specificata Licenza d’uso Creative Commons Italia
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Produrre un “social” video

Le attività del Laboratorio (Faro Social Lab) proseguono.
Siamo arrivati alla pubblicazione del terzo clip video da parte delle Comunità patrimoniali aderenti. Ricordo a tutti che il promo finale dovrà essere di 120 secondi e quindi c’è spazio per 6 clip di 20 secondi ciascuno. Per ora abbiamo 5 proposte, delle quali 3 hanno assunto la loro veste finale. Ecco l’ultimo video sul tema ATTIVITA’ EDUCATIVE di Rosa Tiziana Bruno:

Le istruzioni dettagliate per chi vuole partecipare (anche singole persone, non solo Comunità Patrimoniali) si trovano qui.

Tutte le clips brevi finora pubblicate si trovano qui:

Si tratta di un esperimento che ha anche lo scopo di capire finia che punto le competenze digitali di base sono diffuse tra chi si occupa di cura valorizzazione del patrimonio. Ormai riuscire a realizzare brevi video di qualità decente dovrebbe essere considerata una competenza “alfabetica” – come leggere scrivere e far di conto – cioè una cosa da apprendre con il latte materno in una società avanzata.

Ma mentre la tecnica si semplifica ogni giorno di più, non si può dire lo stesso per le capacità di utilizzarla per esprimere idee e o sviluppare racconti. Qui serve consapevolezza del fatto che un video è anche uno strumento di conoscenza (non solo di intrattenimento) e sviluppare conoscenza usando le immagini comporta lo sviluppo di abilità specifiche perchè è una cosa del tutto diverso rispetto al ragionamento logico-astatto che usa la parola.


Modulo di iscrizione al Faro Social Lab
per Comunità patrimoniali e altre organizzazioni o istituzioni interessate:
Compila il modulo

Renzo INIO, cordaio in Venezia

Oggi se n’è andato Renzo Inio, l’ultimo cordaio di Venezia, che da tempo si era ritirato in casa di riposo alla Giudecca. Otre a ricordarlo come un persona di squisita gentilezza si tratta di una perdita pesante di un patrimonio notevolissimo di cultura ed esperienza che la sua città non è mai riuscita a valorizzare come meritava. Esiste però una sua intervista approfondita, l’ultima che è stato possibile realizzare il 27 ottobre 2017, nel corso di una Passeggiata Patrimoniale organizzata dal Comune di Venezia, Ufficio Arsenale (oggi scomparso).

I macchinari storici delle corderie Inio, abbandonati in Arsenale nel 2014

Riproponiamo qui un articolo già pubblicato in passato che riporta, oltre all’intervista, anche un un testo a stampa molto approfondito e un altro video che ci mostra che cosa è possibile fare, solo volendolo, in un contesto diverso.

VIDEO INTERVISTA A RENZO INIO, L’ULTIMO CORDAIO

L’intervista di Renzo Inio è stato realizzata da Prosper Wanner e Alessandro Zancchini

Poi abbiamo qui un approfondito articolo di Francesco Calzolaio che racconta la storia delle corderie Inio a partire dei primi del 900.

Se poi volete vedere i macchinari in azione esiste un video realizzato da un piccolo museo finlandese che mostra il processo di produzione. La attrezzature usate sono quasi identiche a quelle veneziane. Si potrebbe fare facolmente anche da noi questo a costi contenuti e senza grandi difficoltà. Lo faremo ? Pare di no.

Svezia – Venezia 10-0. Le corderie in Svezia e a Venezia

In Svezia esiste un paesino chiamato Älvängen. Qui in passato esiteva una fabbrica di cordami del tutto simile alla corderia Inio. Dal 2015 nei vecchi locali della fabbrica esiste oggi un piccolo museo che mostra la tecnica di produzione dei cordami com’era agli inzi del 20° secolo. Le cime sono prodotte oggi dalla P.A. Carlmarks rope factory, una piccola ditta locale specializzata. Qui si producono anche le cime necessarie per alcune imbarcazioni d’epoca, tra le quali la spettacolare East Indiaman Götheborg.


East Indiaman Götheborg

Si tratta della ricostruzione filologica – fatta cioè con attrezzi, procedure e materiali d’epoca – di una delle più gradi navi costruite nel dicottesimo secolo. Fu varata nel 1738 e alla sua costruzione lavorarono circa 200 persone per 18 mesi (un tempo record che ha dell’incredibile e che oggi probabilmente non riusciremmo a replicare). Purtoppo dopo pochi anni di attività sulle rotte della Cina la nave finì sugli scogli di Nya Älvsborgs Fästning (oggi la Fortezza di Älvsborg).

Il museo di Älvängen è un museo ‘vivo’ che promupve una certa attività produttiva e commerciale. A oggi la Indiaman Götheborg è il cliente principale e una grande sfida per il museo perchè ha dovuto affrontare un ordine per 27.000 chili di cordame per la nave e non è poco!

Älvängen è un paesino di poco più di 4.000 anime.
Eppure riescono a fare queste cose e le fanno con passione.

Noi no.

Un saluto a Doretta Davanzo Poli

Venezia ha perso ieri Doretta Davanzo Poli una persona molto importante per tutta la città. Ha collaborato spesso, nel corso di 10 anni con le attività di El Felze, associazione che riunisce gli artigiani del sistema-gondola e che partecipa al faro Social lab.
La ricordiamo con questa eccezionale video-lezione sulla storia del tessuto realizzata da El Felze con la collaborazione di Faro Venezia nel 2017. Ci sono contenuti unici, frutto di accurate ricerche iconografiche, animati dal racconto appassionato di Doretta per un pubblico affascinato e attentissimo.

Ecco come la ricordano i soci di El Felze;

È mancata la professoressa Doretta Davanzo Poli, la nostra “esperta de strasse” (come aveva voluto definirsi). Bella persona, di una discrezione d’altri tempi.
Grandissima esperta di storia dei tessuti e dei merletti, piacevole narratrice, combattente decisa ma riservata in difesa del settore della tessitoria artistica veneziana.
Generosa nel condividere le sue conoscenze e disponibile a mettere le sue competenze al servizio della causa dei Patrimoni Culturali Immateriali veneziani. Proprio su questo campo abbiamo incrociato le nostre esistenze nel 2010 e da allora siamo sempre restati in un piacevole rapporto di amichevole collaborazione e, almeno da parte nostra, di incondizionata ammirazione.
Siamo riusciti ad averla con noi, nelle nostre Storie sotto el Felze, almeno cinque volte. Qui i link di alcuni incontri, dal sito de El Felze.

Qui i link di alcuni incontri, dal sito de El Felze

Noi perdiamo un’amica, una sostenitrice attenta. Venezia perde un altro pezzo della sua cultura

InCanto

Sabato 12 dicembre Faro Venezia festeggia, con Rete Faro Italia, la ratifica della Convenzione di Faro. “InCanto-Canzoni da battello e Remeri” è il video che dedichiamo al patrimonio immateriale della Laguna.
Artigiani e artisti cantano Venezia in questo momento di silenzio sospeso.
Canzoni da battello da manoscritti originali del 700, una riproposta della musicista e ricercatrice Rachele Colombo (canto, chitarra e liuto) e Marco Rosa Salva (flauti). Con una intervista a Saverio Pastor, Remer.

Location, Bottega “Le Forcole” Venezia.

Repertorio musicale inciso nel doppio CDBook di Rachele Colombo “CANTAR VENEZIA Canzoni da battello” – Edizioni NOTA
[Premio Nazionale Città di Loano per la musica popolare italiana]

Riprese audio e video: Achille Zoni e marco Turconi
Montaggio: Achille Zoni

Rassegna video per Festa Faro Italia

il Consiglio d’Europa, ufficio italiano ha organizzato una rassegna video dui temi del patrimonio per festeggiare la ratifica dell Convenzione di Faro. Domani 2 dicembre in occasione della Festa Faro Italia, verrà pubblicato un post che rimanda a vari contributi video che il Consiglio d’Europa, ufficio italiano ha provveduto a pubblicizzare anche tramite comunicato stampa ai media. Il post sarà visibile dalle ore 10:00 nella pagina ufficiale Rete Faro Italia https://www.facebook.com/Rete-Faro-Italia-107208761227569. Ricordate di mettere e far mettere ai vostri contatti “mi piace” alla pagina per darvi visibilità anche in occasione dei prossimi eventi. Un cordiale saluto anche da parte della Direttrice Pavan-Woolfe.